Cos’è il Fondo Fine Rapporto Giocatori Professionisti?

La peculiarità del Fondo di Fine Carriera dei Giocatori di Basket è che gli aventi diritto possono chiedere la liquidazione nel momento stesso in cui terminano la carriera (o comunque quando escono dal settore professionistico), senza dovere attendere l’età della pensione. La liquidazione del Fondo deve essere chiesta, usando gli appositi moduli scaricabili dal nostro sito, entro il termine perentorio di prescrizione di 5 anni dalla maturazione del diritto, e cioè dal 30 giugno dell’anno dell’ultimo campionato da professionista, o dal giorno del deposito della risoluzione contrattuale, se precedente. Tralasciare di chiedere la liquidazione nel termine citato significa perdere il diritto alla liquidazione.


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Statuto Fondo di Fine Rapporto dal 17-12-2018

STATUTO FONDO DI FINE RAPPORTO PROFESSIONISTI PALLACANESTRO


TITOLO I° – COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE

 

Art. 1 – Costituzione

Per i giocatori di pallacanestro del settore professionistico, purché iscritti alla GIBA, è costituito il “Fondo di Fine Rapporto Professionisti Pallacanestro”, come previsto dall’Art. 4 Legge 23/08/91 (“Fondo”).

 

Art. 2 – Scopo

Il Fondo non ha finalità di lucro ed è costituito allo scopo di gestire le disponibilità finanziarie e di corrispondere agli iscritti l’indennità di carriera, con le modalità ed i limiti stabiliti dal presente statuto.

 

TITOLO II° – ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

 

Art. 3 – Durata e Sede

La durata del Fondo è illimitata. La sede è in Bologna, Via Mezzofanti 79.

 

Art. 4 – Iscrizione

L’iscrizione al Fondo è riservata ai giocatori. Mantengono inoltre la qualifica di iscritti coloro che già lo sono alla data del 30/06/1994. A tal proposito la Federazione Italiana Pallacanestro (“F.I.P.”) e la Lega Professionistica di Basket daranno comunicazione all’amministrazione del Fondo di ogni assunzione, indicando per ciascun iscritto i dati anagrafici, la società per la quale l’iscritto è tesserato ed ogni altro elemento necessario per determinare la posizione dello stesso nei confronti del Fondo, compresa la base retributiva per il calcolo dei contributi a favore di esso, nonché le variazioni successivamente intervenute.

 

Art. 5 – Ammontare della contribuzione

I contributi da versare al Fondo, calcolati sul compenso annuo e sui premi di rendimento percepiti da ciascun iscritto, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali e con un massimale di lire 100.000.000 dal 01/07/1997 (fino al 30/06/97 £. 98.280.000), oltre ISTAT annuale con arrotondamento per difetto alle 10.000 Lire, sono dovuti nella misura del 7,5% suddiviso come segue:

  • 6,25% a carico della società;
  • 1,25% a carico dell’atleta.

Il massimale e le aliquote di cui al comma precedente saranno automaticamente adeguati a quelli fissati in sede di accordo economico collettivo tra le associazioni di categoria. Gli iscritti che non hanno la qualifica di appartenente al settore professionistico hanno diritto di proseguire la contribuzione al Fondo, versando la sola quota del 1,25% del loro compenso annuo, documentato mediante il deposito del contratto direttamente presso la sede del Fondo, ovvero versando direttamente l’intera quota del 7,5% su tale compenso.

 

Art. 6 – Termini e Modalità di Versamento dei Contributi

Il contributo annuo dovrà essere versato entro i termini e con le modalità stabilite in sede di accordo economico collettivo e/o con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, con il voto favorevole del rappresentante della Lega. L’accordo economico collettivo e/o il regolamento del Fondo potranno prevedere interessi moratori e/o penali a carico degli iscritti e/o delle società in caso di ritardo nei versamenti dei contributi.

 

 

TITOLO III° – ORGANI DEL FONDO

 

Art. 7 – Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

  • L’Assemblea degli iscritti;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Comitato di Sorveglianza.

 

Art. 8 – Assemblea degli iscritti: competenze

Sono riservate all’Assemblea tutte le deliberazioni di modifica del presente statuto, nonché la delibera di scioglimento del Fondo.

 

Art. 9- Assemblea degli iscritti – convocazione

L’Assemblea degli iscritti deve essere convocata ogni qualvolta gli Amministratori ne ravvisino la necessità o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli iscritti, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato di Sorveglianza, in caso di inerzia di tali organi, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Bologna. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, luogo, ora ed ordine del giorno della riunione, con previsione di seconda convocazione, in mancanza del numero legale, ad almeno il giorno successivo. L’avviso di convocazione deve essere trasmesso agli iscritti mediante pubblicazione sull’organo di stampa della GIBA, oppure su un quotidiano sportivo a tiratura nazionale, oppure infine a mezzo avviso diretto agli iscritti e/o mediante fax, telefax e simili da inviare almeno otto giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.

 

Art. 10 – Assemblea degli iscritti: diritto di partecipazione, deleghe

Hanno diritto di partecipare all’assemblea gli iscritti con diritto di voto. È consentita la partecipazione in assemblea mediante strumenti che consentano il collegamento in audio e/o in videoconferenza. Hanno diritto di voto gli iscritti che svolgono attività agonistica nei campionati professionistici al momento della convocazione dell’assemblea. La delega è consentita esclusivamente fra iscritti con diritto di voto.

 

Art. 11 – Assemblea degli iscritti: maggioranze

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli iscritti, e delibera a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti. Per il solo caso di scioglimento del Fondo e trasferimento della sede sociale per motivi diversi dall’impossibilità di raggiungere lo scopo dello stesso, è necessaria anche in seconda convocazione la presenza di almeno metà degli iscritti; la deliberazione sarà presa a maggioranza dei voti.

 

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione: competenze e convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Consiglieri oltre un Presidente nominati come qui di seguito stabilito:

  • Due dei consiglieri sono nominati dal Consiglio Direttivo della GIBA;
  • Il Presidente, preferibilmente nella persona del Presidente della GIBA, viene nominato dal Consiglio Direttivo della GIBA;
  • Un consigliere è nominato dall’organo esecutivo della Lega Professionistica.

 

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione: competenze

Il consiglio di amministrazione ha i compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria del Fondo in conformità alla Legge ed al presente statuto.

Il Consiglio fra l’altro:

  1. Provvede all’impiego delle disponibilità del Fondo ed alle eventuali modifiche degli impieghi stessi, al fine di meglio realizzare le finalità del Fondo stesso;
  2. Formula le previsioni sull’andamento del Fondo, e delibera tutti provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l’equilibrio;
  3. Approva il bilancio annuale. Il bilancio approvato dovrà essere a disposizione degli iscritti presso la sede del Fondo e del deposito dovrà esserne data comunicazione sull’organo di stampa della GIBA e/o su organi di stampa nazionali. Decorsi 30 giorni dal deposito senza che nessun rilievo scritto venga depositato presso la sede del Fondo, l’approvazione del bilancio si intenderà ratificata;
  4. Delibera sulla destinazione dell’utile;
  5. Prende ogni decisione riguardo l’organizzazione e la struttura operativa del Fondo.
  6. Provvede all’emanazione di un regolamento di amministrazione per la gestione dei rapporti all’interno del Fondo e nei confronti degli iscritti, delle società, della FIP e della Lega Professionistica.
  7. Concorre insieme alle Leghe alla costituzione del Fondo di garanzia e solidarietà per i giocatori professionisti di pallacanestro, in applicazione dell’Accordo collettivo Serie A Giocatori Professionisti ed altri eventuali accordi collettivi. A tale scopo, provvede ad accantonare annualmente le somme stabilite dagli accordi tra la Associazione Giocatori GIBA e le Leghe, nei limiti e con le modalità che risultano nei citati Accordi Collettivi. Provvede alla gestione separata del Fondo di garanzia e solidarietà.
  8. Assume ogni altro provvedimento necessario al funzionamento del Fondo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e la firma in giudizio e verso i terzi, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e procuratori speciali o generali alle liti.

 

Art. 14- Consiglio di Amministrazione: convocazione, maggioranza e diritto di partecipazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri dello stesso.

La convocazione è fatta mediante avviso trasmesso ai Consiglieri ed ai membri del Comitato di Sorveglianza, a mezzo lettera raccomandata e/o mediante fax, telefax e simili, almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma inviato almeno due giorni prima della seduta. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la partecipazione di almeno tre dei suoi membri. È ammessa la partecipazione via audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione dei partecipanti, e che gli stessi possano prendere parte in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Prima dell’inizio dell’adunanza il Presidente dovrà comunicare agli intervenuti chi parteciperà in audio-collegamento e da che luogo, per la validità della riunione.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

 

Art. 15 – Comitato di Sorveglianza: composizione, nomina e competenze

Il Comitato di Sorveglianza è composto di tre membri, nominati due dal Consiglio direttivo della GIBA, ed uno dall’organo esecutivo della Lega Professionistica, scelti fra gli iscritti agli ordini professionali. Il Comitato svolge i compiti previsti dall’articolo 2403 del c.c. riconducibili al Collegio Sindacale, ovvero vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo corretto funzionamento. Il Comitato può svolgere inoltre la revisione legale e redigere la relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio.

 

Il compenso ai membri del Comitato di Sorveglianza verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’art. 16, senza vincolo di riferimento alle tariffe professionali.

 

Art.15 bis – Revisione Legale

La revisione legale può essere affidata dal Consiglio di Amministrazione ad una Società di Revisione, su proposta non vincolante presentata dal Comitato di Sorveglianza. La Società di Revisione dovrà essere scelta fra quelle iscritte nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L’incarico durerà per tre esercizi con possibilità di rinnovo.

 

 

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione e Comitato di Sorveglianza: durata, surroga, compenso

I Consiglieri ed i membri del Comitato di Sorveglianza durano in carica a tempo indeterminato salvo dimissioni o revoca da parte degli organi da cui promanano. Gli organi competenti a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Sorveglianza a norma degli artt. 12 e 15 provvedono alla surroga di quelli cessati dalle loro funzioni per qualsiasi motivo durante la permanenza in carica; i membri così nominati decadono contemporaneamente agli altri membri in carica. Il Presidente resta in carica per quattro anni e la nomina del nuovo dovrà avvenire entro il 30/06 dell’anno successivo a quello nel quale si sono tenute le olimpiadi estive. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza, un compenso per i propri membri e per i membri del Comitato di Sorveglianza.

 

TITOLO IV° – PATRIMONIO E CONTABILITA’

 

Art. 17 – Costituzione del Patrimonio

Il patrimonio del Fondo è costituito da:

  1. Contributi ordinari versati dai partecipanti e dalle società e norma dell’art. 5;
  2. Redditi derivanti dall’investimento dei mezzi disponibili;
  3. Proventi straordinari di qualsiasi natura e specie, fra i quali in via esemplificativa lasciti, contributi straordinari anche di non iscritti e donazioni.

 

Art. 18 – Impieghi

Le disponibilità del Fondo vengono rinvestite dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti forme:

  • Titoli di Stato o comunque da esso garantiti;
  • Obbligazioni o titoli equipollenti emessi dagli istituti di credito fondiario o di credito industriale;
  • Obbligazioni, anche convertibili, emesse da società di interesse nazionale quotate nelle borse valori; relativamente alle obbligazioni convertibili non potrà in nessun caso essere esercitato il diritto di opzione;
  • Gestioni patrimoniali o fondi di investimento gestiti da aziende di credito e/o società assicurative di primario interesse nazionale ed europeo e/o quotate sui mercati delle borse europee, purché la eventuale quota investita in titoli azionari non superi il 30% del totale;
  • Depositi presso banche o titoli equivalenti;
  • Prodotti assicurativi, emessi da società assicurative e/o bancarie di primario interesse nazionale ed europeo e/o quotate sui mercati delle borse europee quali a titolo esemplificativo piani di risparmio, assicurazioni vita o altri strumenti aventi le medesime caratteristiche, purchè legittimi dal punto di vista legislativo. Tutti i prodotti assicurativi dovranno avere come unico beneficiario il Fondo di Fine Rapporto Professionisti Pallacanestro.
  • Immobili, anche sotto forma di azioni o quote di partecipazione di società immobiliari, anche per l’intero capitale sociale, purché tali società svolgano esclusivamente attività immobiliare, direttamente o tramite società controllate;
  • Mutui ipotecari fruttiferi a favore dei propri iscritti.

Gli investimenti di cui ai punti 7 e 8 del comma precedente dovranno essere approvati all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole, anch’esso all’unanimità, del Comitato di Sorveglianza. Gli investimenti immobiliari dovranno riguardare esclusivamente beni ceduti, a mezzo asta o trattativa privata, da procedure concorsuali o equipollenti, con la sola esclusione di unità immobiliari eventualmente poste in vendita nel medesimo edificio nel quale è sita la sede del Fondo.

 

Art. 19 – Durata dell’esercizio e bilancio

L’esercizio decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Nei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo, accompagnato dalla propria relazione e dalla relazione del Comitato di Sorveglianza, nonché la proposta di destinazione degli utili. Dagli utili netti di gestione verrà prelevata una somma non inferiore al 30% per la riserva ordinaria, fino a quando essa non sia superiore ad un decimo del totale delle quote gestite dal Fondo, quale risulta dallo stesso bilancio di esercizio.

 

Art. 20 – Divieto di Distrazione di Fondi

L’ammontare di qualsiasi disponibilità finanziaria e/o patrimoniale del Fondo non può essere distratto per fini non determinati dal presente statuto e non può formare oggetto di esecuzioni ai sensi dell’art. 2117 Cod. Civile.

 

TITOLO V° – PRESTAZIONI

 

Art. 21 – Liquidazione dell’indennità: maturazione del diritto

Il diritto alla liquidazione delle somme spettanti agli scritti matura al momento della cessazione dell’attività nel settore professionistico fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 22.

 

Art. 22 – Liquidazione dell’indennità: domanda dell’iscritto

Entro 5 anni dalla cessazione dell’attività nel settore professionistico, l’iscritto deve presentare domanda di liquidazione a mezzo lettera raccomandata alla segreteria del Fondo che provvede alla liquidazione dell’indennità spettante con le modalità e nei termini previsti negli Accordi Collettivi e/o nel Regolamento del Fondo. Il termine di liquidazione può essere differito in considerazione dell’età del beneficiario e degli anni effettivi di versamenti. Qualora la domanda di cui al primo comma non venga presentata nel termine ivi previsto, allo scadere di esso il diritto alla liquidazione si intenderà estinto per prescrizione, a norma degli artt. 2934 2948 Cod. Civile, e l’importo verrà devoluto come segue: 1/3 a sopravvivenza attiva; 1/3 al Fondo di Garanzia e Solidarietà di Lega A, in aggiunta alle erogazioni stabilite dall’art. 13 lettera (g); 1/3 per la realizzazione, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo, di iniziative e/o progetti specifici finalizzati alla promozione e/o alla assistenza e/o alla solidarietà nell’interesse e/o in favore di giocatori di pallacanestro. Qualora il Fondo di Garanzia e Solidarietà di Lega A abbia già raggiunto il suo massimale, la quota di 1/3 ad esso destinato sarà imputata a copertura delle perdite eventualmente verificatesi nell’esercizio o se non presenti, sarà imputata al conto economico del bilancio consuntivo del Fondo quale componente positiva.

 

Art. 23 – Liquidazione dell’indennità: importo

L’ammontare dell’indennità di fine carriera spettante all’iscritto è pari alla somma dei versamenti effettuati in conto all’iscritto dallo stesso e dalle società di appartenenza, maggiorata della quota di utili di gestione che il Consiglio avrà deliberato annualmente di attribuire agli iscritti in sede di approvazione di ciascun bilancio annuale, salvo quanto stabilito al comma successivo.

All’iscritto uscente non spetta alcuna quota degli utili di gestione relativi all’anno nel corso del quale è stata presentata la domanda di cui all’articolo precedente.

 

Art. 24 – Liquidazione dell’indennità: disposizione transitoria relativa ai già iscritti alla data del 30/06/94

Poiché lo statuto in vigore al 30/06/94 prevedeva una diversa forma di calcolo della liquidazione, per gli iscritti al Fondo a tale data vige la disciplina transitoria stabilita dal presente articolo.

Per ogni iscritto, la somma delle quote versate da esso e a suo nome dalla società, unitamente alla quota degli utili di esercizio ad esso spettante in base ai bilanci del Fondo fino al 30/06/94, viene accreditata sul suo conto, come importo unico.

 

Ai fini della determinazione dell’indennità, da effettuarsi a norma del precedente Art. 23, l’importo di cui al comma precedente verrà considerato versato in conto all’iscritto al 01/07/94. Gli iscritti, che a tale data del 30/06/94 abbiano cessato l’attività nel settore professionistico e non intendano più partecipare al Fondo, potranno presentare la domanda di cui al primo comma dell’art. 22, per gli effetti di cui allo stesso. Dal 30/06/94 decorre quindi, per gli iscritti che a tale data abbiano cessato l’attività nel settore professionistico e non proseguano i versamenti al Fondo, il termine prescrizionale di cui al II° comma del citato Art. 22.

 

TITOLO VI° – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE – FORO COMPETENTE

 

Art. 25 – Scioglimento e liquidazione

Con il rispetto dei quorum costitutivi e delle maggioranze stabiliti dal precedente Art. 11, l’Assemblea potrà deliberare lo scioglimento del Fondo sia per sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo di esso, che per motivi diversi da essa. In tal caso l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, per i quali potrà essere stabilito un compenso. Gli utili o le perdite residue, queste ultime per la parte eccedente il totale delle riserve, verranno ripartiti fra gli iscritti al momento dello scioglimento, sommandoli ovvero sottraendole dalla quota ad essi spettante. Il patrimonio residuo, una volta completata la fase di liquidazione, verrà devoluto alla GIBA.

 

Art. 26 – Clausola compromissoria

Ogni controversia dovesse eventualmente sorgere fra gli iscritti ed il Fondo, ovvero fra gli iscritti e gli organi di esso potrà essere devoluta a scelta del Fondo e avanti l’autorità giudiziaria ordinaria o alla cognizione del Collegio Permanente di Conciliazione GIBA, ovvero ad altro organo che dovesse in futuro sostituirlo.

 

Art. 27 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione o in dipendenza del presente statuto, e che non fosse risolta con la procedura arbitrale prevista dall’articolo precedente, Foro competente esclusivo sarà quello di Bologna.

 

Art. 28 – Norma Transitoria

Per il solo esercizio sociale dal 01/07/1996 al 30/06/1997 il relativo bilancio dovrà essere approvato dagli organi in funzione al 30/06/1997