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Il controllo antidoping dopo le partite di Campionato ha assunto in questi ultimi anni una maggiore importanza e conseguente criticità. Lo svolgimento del controllo è sempre più rigoroso e soprattutto le sanzioni per chi non ottempera in modo corretto alle procedure si sono inasprite. Il sottoporsi ai controlli antidoping è un dovere di qualsiasi sportivo professionista. I controlli di solito avvengono alla fine della partita oppure, più raramente, durante gli allenamenti o le partite amichevoli. In tutti i casi i giocatori sorteggiati devono mettersi a disposizione degli operatori che sovraintendono al controllo antidoping. Costoro hanno l’obbligo, una volta comunicato al giocatore la notizia del controllo, del cosiddetto controllo visivo: sono cioè tenuti a non perdere di vista i giocatori sorteggiati, fino all’espletamento della funzione richiesta. Se il giocatore non accetta o addirittura contrastata questa regola, o non si presenta nel termine stabilito per il controllo, o litiga con gli addetti preposti, questi stessi possono segnalare il fatto alle autorità competenti. In tal caso, il giocatore è passibile di sanzioni disciplinari. È importante che l’addetto al controllo antidoping della squadra (medico sociale o dirigente) conosca bene i regolamenti e soprattutto favorisca comportamenti adeguati. È noto che al termine delle partite ci sono spesso tensioni esagerate, e che i giocatori sono particolarmente stanchi e stressati e desiderosi di ritornare a casa prima possibile, ma occorre capire che il controllo antidoping è come un tempo supplementare che non va affrontato con superficialità, sopratutto per i rischi che ne possono conseguire. Le violazioni che costituiscono doping 1. La presenza di una sostanza vietata nei campioni biologici del Giocatore. 2. Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito 3. Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo,di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici 4. Violazione delle condizioni previste per i Giocatori che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione, inclusa la mancata presentazione dei cosiddetti “whereabouts” (informazioni sulla reperibilità) 5. Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi parte dei controlli antidoping 6. Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti (salvo che il Giocatore riesca a dimostrare che il possesso è dovuto ad un uso terapeutico consentito ovvero vi sia un altro giustificato motivo). La vincolatività della normativa anti-doping · Tutti gli atleti che prendono parte a competizioni sportive in Italia possono essere sottoposti ad controllo antidoping, sia al termine di una gara, sia in giorni in cui non sono previste partite, ed anche se stanno scontando un periodo di squalifica. In tal caso, anzi, sono obbligati a rendersi sempre disponibili. · I controlli antidoping possono consistere in prelievi ematici e/o delle urine o di altre matrici biologiche, secondo metodi approvati dalla WADA. · Tutti i Giocatori selezionati per un controllo antidoping sono obbligati a sottoporsi ai medesimi controlli, collaborando con gli addetti al controllo. · Tutti i Giocatori selezionati per i controlli hanno l’obbligo di recarsi immediatamente nella sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione, secondo quanto loro richiesto. I controlli antidoping · Il rappresentante antidoping ha l’obbligo di informare il Giocatore che è stato prescelto per il controllo. · Il Giocatore ha l’obbligo di dichiarare nella modulistica del controllo antidoping i farmaci e gli integratori assunti negli ultimi 10 giorni dalla data del prelievo, nonché le trasfusioni effettuate negli ultimi 3 mesi dalla data del prelievo ed ancora dichiarare qualsiasi sostanza assunta o metodo praticato di cui alla Lista proibita. · Il Giocatore, nell’eventualità gli sia stata rilasciata, deve inoltre consegnare la propria TUE (esenzione a fini terapeutici) che andrà allegata al verbale del prelievo per la copia destinata al CONI. · Nel caso di controlli senza preavviso il Giocatore deve essere accompagnato costantemente, dal momento dell’avvertimento fino al suo arrivo nella sala dei controlli. · Salvo eccezioni, l’avvertimento del controllo avviene senza alcun preavviso. I diritti e le responsabilità del Giocatore prescelto Il Giocatore prescelto per il controllo antidoping ha il diritto di: · avvalersi di un rappresentante o, ove necessario, di un interprete; · chiedere informazioni ulteriori circa il processo di prelievo dei campioni; · ritardare il raggiungimento della sala antidoping per validi motivi. Il Giocatore prescelto per il controllo antidoping ha il dovere di: · rimanere costantemente nel campo visivo del funzionario incaricato ai controlli dal momento dell’avvertimento fino al completamento della procedura del controllo; · comprovare la propria identità; · rispettare le procedure di prelievo dei campioni; · presentarsi immediatamente per la sottoposizione ai test, salvo ritardo per giustificato motivo. Sulla esenzione a fini terapeutici (TUE) · La certificazione della presenza di una patologia che richieda l’utilizzo di una sostanza vietata viene effettuata dal medico addetto a certificare l’idoneità agonistica del Giocatore ovvero dal medico curante del medesimo. Tutti i Giocatori professionisti hanno il dovere di trasmettere al Comitato per l’esenzione, con raccomandata A.R., la domanda di TUE. · I Giocatori di livello internazionale richiedono l’esenzione alla FIBA che provvederà a comunicarla al Comitato di esenzione. · Il Giocatore deve presentare la domanda di esenzione all’apposito Comitato non meno di 21 giorni prima della necessità di ricevere l’approvazione (es.: 21 giorni prima dell’inizio della competizione). La richiesta di esenzione deve essere effettuata con raccomandata A.R. e mediante la compilazione della modulistica appositamente predisposta dalle norme antidoping. Sulla reperibilità del Giocatore · Ogni Giocatore inserito nell’RTP (Gruppo Registrato per i Controlli) ha il dovere di fornire ogni 3 mesi informazioni circa la sua reperibilità, indicando il luogo in cui vivrà, si allenerà e giocherà nel trimestre di riferimento. · Ogni Giocatore inserito nell’RTP, ha il dovere di indicare nelle proprie informazioni, per ciascun giorno del trimestre successivo, un arco di tempo di 60 minuti in cui sarà disponibile per l’effettuazione del controllo antidoping. · Qualora il Giocatore non fosse disponibile per il controllo nel luogo e nel tempo indicato e non abbia aggiornato le informazioni circa la sua reperibilità, tale inadempienza corrisponderà ad un controllo mancato. · Qualora le informazioni circa la reperibilità di un Giocatore dovessero subire dei cambiamenti, il Giocatore ha il dovere di aggiornare le proprie informazioni. · Qualora il Giocatore ometta la comunicazione di cui sopra, il tentativo non riuscito di effettuare un controllo, verrà equiparato ad un controllo mancato. Se le circostanze lo proveranno, il tentativo non riuscito potrà essere equiparato ad una elusione del controllo ovvero ad una manomissione o tentata manomissione. Sulla comunicazione dell’esito positivo delle analisi In caso di esito positivo delle analisi, in assenza di una TUE o di una situazione che dia diritto ad una esenzione a fini terapeutici, la Procura Antidoping notifica prontamente al Giocatore: · l’esito positivo delle analisi; · la norma antidoping violata; · il diritto del Giocatore di richiedere immediatamente le controanalisi oppure la rinuncia alle medesime; la data, l’ora ed il luogo previsto per le controanalisi qualora il Giocatore o il CONI ne facciano richiesta; · il diritto del Giocatore di richiedere una copia dei campioni di analisi; · Le controanalisi vengono effettuate a seguito della richiesta formulata dal Giocatore che deve inviare la richiesta alla Procura Antidoping entro 7 giorni lavorativi dalla data della comunicazione ufficiale della positività; · In caso di rinuncia alle controanalisi ovvero trascorso inutilmente il termine dei 7 giorni, la Procura Antidoping prosegue le indagini come disposto dalle norme antidoping; · Qualora le controanalisi confermino la positività del Giocatore, la Procura Antidoping provvede ad avvisare il Giocatore; · Qualora le controanalisi diano esito negativo, la Procura Antidoping dichiara concluso il procedimento e l’eventuale sanzione della sospensione dall’attività sportiva comminata al giocatore dovrà essere revocata immediatamente. I risultati delle controanalisi sono inappellabili. Il procedimento disciplinare · Il Giocatore risultato positivo ad un controllo antidoping viene immediatamente sospeso con un provvedimento, emesso in via d’urgenza, su richiesta della Procura Antidoping. L’Organo giudicante ne darà immediata comunicazione alla Procura, al Giocatore e, ove possibile, alla sua Società. · Il Giocatore può proporre appello avverso il provvedimento di sospensione cautelare dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI e può chiedere di essere immediatamente sentito. · Il provvedimento di sospensione decade trascorsi 60 giorni dalla sua comunicazione. · La Procura Antidoping convoca il Giocatore, e qualunque altra persona informata sui fatti, anche non tesserata. · Il Giocatore, in sede di audizione, può farsi assistere da una persona di fiducia o da un consulente legale. · Al termine delle indagini la Procura decide se deferire il Giocatore dinanzi all’Organo giudicante competente o se chiedere l’archiviazione del procedimento. · Il Giocatore sarà informato, in caso di deferimento, della data dell’udienza almeno 10 giorni prima delle stessa. Il procedimento d’appello Il Giocatore può proporre appello, dinanzi al Tribunale Nazionale Antidoping, avverso le decisioni degli organi giudicanti di I° grado, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione. L’appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado. Fino a 7 giorni prima dell’udienza le parti interessate possono presentare memorie difensive e fino a 5 giorni prima anche delle memorie di replica. È facoltà del calciatore presentarsi all’udienza direttamente o delegare un proprio difensore. Tutte le decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping possono essere impugnate dinanzi al Tribunale Arbitrale per lo Sport di Losanna (TAS), entro 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione corredata dei motivi. Le sanzioni · Per la violazione delle disposizioni previste dall’art. 2.1(Presenza di una sostanza vietata nei campioni biologici del Giocatore), dall’art. 2.2 (Uso o tentato uso di una sostanza vietata) e dall’art. 2.6 (Possesso e/o detenzione di una sostanza vietata): sanzione di 2 anni di squalifica. · Per la violazione delle disposizioni previste dagli artt. 2.3 (Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi ai prelievi) e 2.5 (Manomissione o tentata manomissione dei controlli): 2 anni. · Per le violazioni delle disposizioni previste dall’art. 2.7 (Traffico o tentato traffico di sostanza vietate) e dall’art. 2.8 (Somministrazione o tentata somministrazione al Giocatore di una sostanza vietata): da un minimo di 4 anni fino alla squalifica a vita. Per la violazione delle disposizioni previste dall’art.2.4 (Mancate informazioni utili per la reperibilità del calciatore o mancata esecuzione di test): un minimo di 1 anno ad un massimo di 2 anni a seconda del grado di colpa del Giocatore. a cura di Flavia Tortorella e Stefano Sartori, prefazione di Piero Volpi. Adattato alla pallacanestro da Anne Marie Litt |