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Home | Giocatrici | Norme di tesseramento
Norme di Tesseramento
Mercoledì 21 Giugno 2006 20:40
NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A/1 FEMMINILE DI GIOCATRICI DI CITTADINANZA STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O PROVENUTE DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.

Art. 32 Modalità di tesseramento (delibera n. 89 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 37 Presidente 05/12/2001 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 - delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 412 C.F. 06/06/2004 – delibera n. 13 Presidenza 14/10/2004)

[1] Le società partecipanti al Campionato di serie A/1 Femminile devono inoltrare alla F.I.P. le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per “lavoro subordinato/sport” di giocatrici, provenienti o provenute da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla U.E., nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera.
Le società partecipanti al Campionato di Serie A/1 Femminile possono tesserare fino ad un massimo di 3 giocatrici provenienti da Federazione Straniera di cui:
almeno 1 giocatrice Europea tesserabile FIBA
massimo 2 giocatrici appartenenti a Paesi Extracomunitari.
Il tutto è subordinato al numero dei visti d’ingresso annualmente assegnato.
Dette giocatrici possono essere iscritte a referto e schierate in campo, anche contemporaneamente, per ciascuna gara.
La F.I.P., nell’ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all’Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del C.O.N.I. solo le dichiarazioni conformi all’ordinamento vigente.
Le giocatrici extracomunitarie che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti alla U.E., possono richiedere il rilascio del visto d’ingresso in Italia, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell’U.E. di residenza.
Il tesseramento di atlete straniere comunitarie è equiparato, per il Campionato di Serie A1 Femminile, a quello delle atlete extracomunitarie.
Limitatamente all’attività internazionale (Coppe Europee FIBA) le società di serie A/1 potranno utilizzare giocatrici provenienti da Paesi stranieri o appartenenti alla E.E.E. in numero e qualifica previsti dalle norme in materia fissate dalla FIBA.
Non possono essere tesserate giocatrici che risultino iscritte, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppa di un’altra società italiana od estera che partecipi ai campionati FIBA.
Questa restrizione si applica fino a quando la società che intende cedere la giocatrice non venga eliminata dalla competizione europea nella stagione in corso cui partecipa.
[2] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate presso la F.I.P. in originale o per fax presso gli uffici della LegA Basket Femminile entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la società interessata intende utilizzare la giocatrice e comunque entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la seconda giornata di campionato.
Le società che non abbiano provveduto al tesseramento delle giocatrici straniere entro il predetto termine, potranno effettuare il tesseramento in data successiva e non oltre le date previste dall’art. 34 R.E.. In tal caso dette atlete non potranno essere sostituite né conseguentemente potranno essere oggetto di reintegro.
La facoltà di procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 34 R.E. può essere esercitata solo nei confronti delle giocatrici tesserate precedentemente alla seconda giornata di Campionato.
I documenti da inviare alla Lega sono i seguenti:
a) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
b) certificato attestante la copertura assicurativa dell'atleta per i rischi di morte ed invalidità permanente;
c) fotocopia leggibile del passaporto;
d) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della prenotazione rilasciata dalla Questura competente.
Le società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
[3] La Lega, accertata ed attestata la tempestività di inoltro della documentazione e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all’Ufficio Tesseramento della FIP, anche via fax, entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
[4] L'Ufficio Tesseramento della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro lo stesso giorno le proprie determinazioni relative alla domanda di tesseramento dandone comunicazione via fax alla Società interessata e alla Lega.
[5] Depositati in Lega i moduli di tesseramento, le società possono sostituire le giocatrici esclusivamente con le procedure di cui al successivo art. 34 R.E..
I moduli depositati in Lega non possono essere ritirati, annullati o sostituiti.
[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al campionato è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché alle ore previste dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa, comprensiva del nulla-osta della Federazione di provenienza della giocatrice da tesserare.
La FIP comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 entro lo stesso giorno di presentazione della domanda.
Le società che intendono avvalersi delle disposizioni più favorevoli di cui ai comma precedenti dovranno preventivamente avvertire l’Ufficio Tesseramento della FIP entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la scadenza del termine per il tesseramento.
[7] Il termine ultimo per il tesseramento delle atlete di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art. 33 Decadenza o inefficacia del tesseramento (delibera n. 229 del 12-13/12/2003 – delibera n. 314 C.F. 14/02/2004 – delibera n. 13 C.F. 26/07/2004)
[1] Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di campionato.
[2] La pratica di tesseramento resta sospesa, e la giocatrice può prendere parte a non più di due gare consecutive di campionato, finché non siano pervenuti presso l'Ufficio Tesseramento Nazionale il nulla-osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza e l'autorizzazione al tesseramento, rilasciata dalla FIBA su richiesta della FIP.
Le gare alle quali hanno partecipato le giocatrici di cui al presente comma, non possono essere omologate fino a quando l’Ufficio Tesseramento Nazionale non avrà comunicato l’avvenuto tesseramento. Anche in pendenza di omologazione, il Giudice Sportivo deve emanare i provvedimenti disciplinari per i fatti che risultano dal referto arbitrale o che siano stati accertati a seguito di indagine.
[3] L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali, richiesti dall'art. 32 R.E., determina la posizione irregolare della giocatrice (sottoscrizioni e dati anagrafici, documentazione relativa al soggiorno o residenza, copertura assicurativa, attestazione della Lega).
[4] La revoca dell'autorizzazione della FIBA comporta la immediata decadenza del tesseramento.


Art. 34 Sostituzione delle giocatrici (delibera n.90 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 13 Presidenza 14/10/2004 – delibera n. 313 C.F. 20/02/2005)

[1] Fermo restando i limiti stabiliti dall’art. 32 comma 1, le Società possono effettuare tre tagli o tre reintegri. I termini entro i quali le Società possono effettuare tali tagli o reintegri vengono annualmente fissati nelle Disposizioni Organizzative Annuali.
[2] Per il riutilizzo di una giocatrice già sostituita è sufficiente che la Società faccia pervenire comunicazione, con indicazione della giocatrice sostituita, alla FIP ed alla Lega entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara.
[3] L'istanza per la sostituzione deve essere rivolta alla Presidenza Federale e la documentazione per il tesseramento deve essere presentata alla Lega per l'immediato inoltro all'Ufficio Tesseramento Nazionale, con le stesse modalità e termini previsti nell'art. 32 R.E..
[4] In pendenza di provvedimenti di squalifica o di sospensione non è ammessa l'utilizzazione in gare ufficiali di campionato della giocatrice straniera tesserata in sostituzione della giocatrice sanzionata.
[5] Questa disposizione si applica esclusivamente nei limiti dello stesso anno sportivo nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che ha determinato la sanzione.
[6] Resta fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare come da regolamento la sanzione inflittale.
[7] Nel caso di decesso, la Società ha la facoltà di procedere al tesseramento sostitutivo di altra giocatrice straniera, previa autorizzazione della Presidenza Federale da richiedere entro 15 giorni dal verificarsi del luttuoso evento, unendo alla richiesta la relativa documentazione.

Art. 35 Posizione delle giocatrici provenienti da Federazioni straniere prima del tesseramento (delibera n.13 C.F. 26/07/2004)
[1] Le giocatrici provenienti da Federazioni straniere iscritte a referto ufficiale di gara in incontri valevoli per la Coppa Italia o per altre manifestazioni ufficiali, disputati prima dell'inizio del Campionato, anche se non tesserate a norma del precedente art. 32 R.E., sono considerate tesserate ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.
[2] Le squalifiche eventualmente inflitte vengono scontate nelle successive gare di Coppa Italia, di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali e, in caso di mancato successivo tesseramento, la Società che ha utilizzato la giocatrice non tesserata non potrà utilizzare altra giocatrice proveniente da Federazione straniera per il numero di gare per le quali la giocatrice non tesserata è stata squalificata. Resta comunque fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare la sanzione inflittale se successivamente tesserata anche per altra Società.

Art. 36 Trasferimento delle giocatrici (del. C.P. n. 13/98 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] Per le giocatrici provenienti da Federazione straniera qualunque sia la nazionalità, tesserate per una società di Serie A/1 Femminile, non è consentito il prestito nel corso del campionato. Non è, altresì, consentito avvalersi delle norme che disciplinano i tesseramenti suppletivi di cui agli artt. 40 R.E. e seguenti.
[2] Le giocatrici straniere che alla data del 30 giugno di ciascun anno sportivo non siano state ritesserate dalla società di provenienza potranno essere tesserate per altra società, previo rilascio del nulla osta da parte della società di provenienza.
[3] Le stesse giocatrici, in mancanza del nullaosta, non potranno essere trasferite ad altra società italiana per un periodo di tre anni. Trascorso il suddetto periodo, le giocatrici saranno tesserabili senza alcun nulla osta. Qualora l'atleta straniera ottenga dalla società italiana di provenienza di svolgere attività' all'estero, la giocatrice stessa che intenda tesserarsi, prima che siano trascorsi i tre anni previsti, per una società italiana, dovrà ottenere il nullaosta della società italiana di provenienza.
[4] La Legabasket femminile provvede a compilare entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo, dandone comunicazione scritta alle società di A1, l’elenco delle giocatrici vincolate dal diritto di trattativa per il trasferimento soggetto a nulla osta, con specifico regolamento della stessa Legabasket Femminile.
[5] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le giocatrici tesserate nel campionato precedente per società che abbiano perso il diritto a partecipare al Campionato di serie A1.
[6] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le giocatrici tesserate nel campionato precedente e che siano state sostituite nel corso della stagione a norma dell’art. 34 R.E.

 
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