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Art 4 Giocatori giovani di Serie
Mercoledì 21 Giugno 2006 19:04
Art. 4 Giocatori giovani di serie (Delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 291 C.F. 14/02/2004)
[1] Si definiscono giovani di serie tutti i giocatori di categoria giovanile tesserati per società appartenenti al settore professionistico.
[2] Il giovane di serie resta vincolato alla società fino al 30 giugno dell’anno solare nel corso del quale compie il 21° anno di età, a norma dell’art. 6 comma 2 Legge 91/81. La società per la quale l’atleta giovane di serie è tesserato ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico di durata fino a cinque stagioni sportive.
[3] Tale diritto si esercita nel periodo compreso fra il 1° ed il 15 giugno dell’ultima stagione sportiva di durata del vincolo, inviando all’atleta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una proposta di contratto nella quale deve essere obbligatoriamente indicata la durata (da uno a cinque stagioni sportive) ed il compenso annuo fisso per ciascuna stagione che non potrà comunque essere inferiore al minimo contrattuale stabilito annualmente da Lega e GIBA. La proposta è irrevocabile fino al 20 giugno e decade automaticamente decorso tale termine.
[4] In caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata formalizzazione del contratto per fatto imputabile all’atleta, quest’ultimo per le tre successive stagioni sportive non potrà essere tesserato né come professionista n é come non professionista per alcuna società affiliata alla F.I.P.. Nel corso della terza di tali stagioni sportive il tesseramento potrà avvenire unicamente con il consenso scritto della società titolare del diritto al primo contratto.
[5] L’atleta giovane di serie può prendere parte a gare di campionato, a competizioni ufficiali organizzate dalle rispettive Leghe e alle gare di Coppe Internazionali. Qualora nel corso di una stessa stagione sportiva venga iscritto a referto ufficiale di gara per almeno 18 volte, l’atleta giovane di serie matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza dall’inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. La società ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico come indicato al precedente comma [3]. L’atleta matura in ogni caso il
diritto alla corresponsione di un rimborso forfettario mensile, nella misura annualmente stabilita dalle Leghe competenti e dalla GIBA. Il rimborso decorre dal mese in cui l’atleta viene iscritto a referto per la diciottesima volta fino al termine della stagione sportiva in corso.
[6] Un atleta giovane di serie che abbia rifiutato l’offerta di primo contratto professionistico da parte della società di appartenenza e si sia trasferito all’estero, al rientro in Italia dovrà sottostare alle disposizioni di cui al precedente comma [4] , fatta salva la stipula di un contratto con la stessa società che aveva a suo tempo formulato l’offerta di contratto.
[7] Qualora un atleta giovane di serie, cui non sia stata formulata offerta di primo contratto professionistico, si trasferisce all’estero, al rientro in Italia sarà libero di tesserarsi per chicchessia.
[8] L’atleta giovane di serie, nei confronti del quale la società che ne è titolare non abbia formulato offerta di primo contratto professionistico, rimane libero di tesserarsi come non professionista o stipulare un contratto con altra società professionistica.
[9] A seguito della successiva stipula da parte dell’atleta di cui al punto precedente del primo contratto
professionistico entro il 24° anno di età, il premio di addestramento e formazione tecnica dovuto a norma della delibera n. 321 C.U. n. 655 del 17 aprile 2003, viene ripartito tra la società professionistica e quella presso la quale l’atleta ha svolto l’ultima attività dilettantistica, nella misura del 50%.
[10] Qualora la società professionistica non versi alla società presso la quale il giocatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica il correspettivo del premio di addestramento e formazione tecnica nella misura di cui al punto [9], saranno applicate le sanzioni previste dalla delibera n. 206 C.U. n. 246 del 17 novembre 2003.




Art. 5 Giocatori non professionisti (Delibera n. 151 C.F. 26/06/1999 – Delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – Delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – Delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 – Delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – Delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 291 C.F. 14/02/2004)
[1] Un giocatore qualificato non professionista può stipulare un contratto con una società del settore professionistico che acquisisce in tal modo il diritto di avvalersi delle sue prestazioni sportive. Tale facoltà può essere esercitata entro i termini e con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
[2] Quando un giocatore non professionista stipula il suo primo contratto professionistico, la società che ha così acquisito il diritto di avvalersi delle sue prestazioni sportive è tenuta a riconoscere alla società dilettantistica di provenienza del giocatore un “Premio di addestramento e formazione tecnica” come sancito dall’art. 6 Legge 91/81 con le modalità previste dalla delibera n. 321 C.U. n. 655 del 17 aprile 2003.
Qualora la società professionistica non versi alla società dilettantistica di provenienza il corrispettivo del premio di addestramento e formazione tecnica come disposto dal precedente capoverso, saranno applicate le sanzioni previste dalla delibera n. 206 C.U. n. 246 del 17 novembre 2003.

[3] Qualora un giocatore non professionista che si era trasferito all’estero e che al suo rientro in Italia stipuli un contratto con una società del settore professionistico, questa dovrà corrispondere alla società dilettantistica per cui il giocatore era tesserato prima del trasferimento all’estero il “Premio di addestramento e formazione tecnica” di cui al precedente comma.

Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico

[4] Un giocatore non professionista che stipuli un contratto per una società professionistica non può, in caso di rescissione del contratto, tesserarsi per una società dilettantistica nel corso della stessa stagione sportiva, e nel corso di tutta la durata della stagione sportiva successiva, senza il benestare scritto della società dilettantistica che ne deteneva i diritti sportivi nella precedente stagione e unicamente alla condizione che, per il giocatore in questione, non fosse previsto alla firma del contratto professionistico il premio di addestramento e formazione tecnica di cui alla delibera n. 321 C.U. n. 655 del 17 aprile 2003. Viene fatta eccezione per le società neopromosse in Legadue in relazione ai giocatori già per esse tesserati quali non professionisti.
[5] Un giocatore ex professionista che si tessera per una società del settore dilettantistico non può stipulare un nuovo contratto da professionista nel corso della stessa stagione sportiva senza il nulla osta della società, del settore dilettantistico, che ne detiene i diritti.
[6] La società professionistica principale, così come definita dal disposto dell’art. 114/bis R.O., ha il diritto di stipulare il primo contratto professionistico agli atleti tesserati con la propria società satellite proponendogli un contratto identico, o comunque non in contrasto, con quello collettivo.
[7] Nel caso in cui un atleta tesserato per la società satellite scelga di sottoscrivere un contratto da professionista con una società diversa da quella professionistica principale, a quest’ultima va corrisposto il premio di addestramento e formazione tecnica, come sancito dalla Legge 91/81 e successive modificazioni, pari al doppio del parametro massimo previsto per le società dilettantistiche partecipanti al campionato di serie B d’Eccellenza.
Qualora la società professionistica diversa da quella principale non versi alla società dilettantistica di provenienza il corrispettivo del premio di addestramento e formazione tecnica come disposto dal precedente capoverso, saranno applicate le sanzioni previste dalla delibera n. 206 C.U. n. 246 del 17 novembre 2003.

[8] Se un giocatore non accetta di firmare il contratto con la società professionistica principale, rimane tesserato per la società satellite di appartenenza.



 
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