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Home | Giocatori Giovani | Norme di Tesseramento
Tesseramento Giocatori
Mercoledì 21 Giugno 2006 19:08

Approvato dal Consiglio Federale del 29-30 Maggio 1998 – Aggiornato al Consiglio Federale del 21-22 ottobre 2005 2


TESSERAMENTO GIOCATORI

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 Tesseramento federale
[1] Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla FIP.
[2] Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le varie disposizioni da questa emanate.
[3] Nel tesseramento, ogni giocatore deve seguire la procedura e rispettare i limiti previsti dal presente Regolamento per la categoria di appartenenza, con particolare riferimento alle norme relative ai giocatori di categoria giovanile ed a quelli provenienti o provenuti da Federazione o Paese straniero.
[4] Il giocatore può partecipare a gare soltanto per la società per la quale è tesserato e per i campionati consentiti alla categoria di appartenenza.
[5] Sono previste deroghe per i tornei e per gli incontri amichevoli secondo la norme di cui alla Parte Seconda – Titolo III.
[6] Il giocatore non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.
[7] Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della società e del giocatore interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva
[1] Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito della FIP quali atleti, arbitri ed assimilati, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario della FIP allegato in appendice al presente Regolamento, sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato Italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica, della pallacanestro.
[2] L’idoneita’, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorita’ sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L’idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l’anno sportivo ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell’idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell’efficacia del tesseramento.
[3] E' facoltà della FIP richiedere alle società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.
[4] Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP,in originale
o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
[5] Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
[6] Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza.

Art. 3 Termini e modalità del tesseramento (delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002 – delibera n. 180 C.F. 22/02/2003 – delibera n.423 C.F. 04/06/2005 - delibera n. 2 C.d.P 15/07/2005)

[1] I moduli di tesseramento, sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive società, dovranno essere spediti a cura delle società interessate all’Ufficio tesseramento competente esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o posta celere (fa fede la data del timbro postale di spedizione) o corriere, o consegna diretta entro i termini perentori fissati dalla FIP ed espressamente indicati nel giorno e nell'ora dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento. La prova della avvenuta tempestiva ricezione presso gli Uffici federali competenti fà carico alla società interessata.
[2] Alla presentazione della richiesta di tesseramento, il contributo annuo previsto nella normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti, sarà addebitata sull’estratto conto della società che tessera l’atleta.
[3] I moduli sono distribuiti dalla FIP, per il tramite dei Comitati Regionali, prima della fine di ogni anno sportivo.
[4] La data di decorrenza della distribuzione viene resa nota mediante Comunicato Ufficiale e solo da tale data decorre la possibilità di procedere alla compilazione dei moduli.

Regolamento Esecutivo


Approvato dal Consiglio Federale del 29-30 Maggio 1998 – Aggiornato al Consiglio Federale del 21-22 ottobre 2005 3

[5] Il modulo deve essere presentato completo in ogni sua parte e con la documentazione necessaria. Di quanto in esso contenuto si rende formalmente garante il presidente della società interessata.
[6] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato, né sostituito.
[7] La società per la quale il giocatore ha firmato il modulo di tesseramento deve provvedere a trasmetterlo all'Organo federale competente per il tesseramento.
[8] Le società che acquisiscono il diritto di partecipazione a campionati di categoria superiore, oltre la data stabilita per il relativo tesseramento, potranno inviare le richieste di ulteriori tesseramenti entro e non oltre il quinto giorno successivo all'accettazione formale del ripescaggio comunicata, da parte della società interessata, all'Organo competente.
[9] Le società che rinunciano ad un campionato nazionale prima del suo inizio devono provvedere al rinnovo d’autorità presso il competente Comitato Regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della rinuncia. In caso contrario, i giocatori saranno considerati svincolati.
[10] I giocatori di società rinunciatarie che non si avvalgono di quanto disposto dall’art. 14 R.E., rimangono vincolati con la società di appartenenza.







Art. 4 Categorie e qualifiche dei giocatori
[1] I giocatori sono tesserati secondo le seguenti categorie :
a) giocatori di divisione nazionale, quando tesserati per squadre partecipanti a Campionati Nazionali;
b) giocatori di divisione regionale, quando tesserati per squadre partecipanti a Campionati Regionali o Provinciali.
[2] In base all'età i giocatori si suddividono altresì in:
c) giocatori seniores;
d) giocatori di categoria giovanile con le relative conseguenti suddivisioni.
[3] In base alla nazionalità ed alla provenienza, i giocatori sono:
e) giocatori italiani a tutti gli effetti;
f) giocatori provenienti da Federazione o Paese straniero;
g) giocatori provenienti da Paesi della E.E.E.
[4] In base alla qualifica, i giocatori si suddividono in:
a) professionisti;
b) giovani di serie;
c) professionisti provenienti da Federazione o Paese straniero;
d) non professionisti;
e) giovani dilettanti

Art. 4bis Giocatore non professionista (delibera n. 322 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 223 C.F. 15/11/2003)

[1] Sono qualificati “non professionisti” i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti.
[2] Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
[3] Esclusivamente per i giocatori o giocatrici tesserati, così come definiti al comma [1] del presente articolo possono essere riconosciuti erogazioni per la fase di preparazione e per l’attività relativa a gare di Campionato, gare amichevoli, gare di Coppa Italia e Tornei nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe, riconosciute, di appartenenza.
L’importo potrà essere previsto, in via alternativa e non concorrente, mediante l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.
[4] Comunque, sia nel caso di erogazione di somme così come distinte al comma precedente, sia nel caso di erogazione di somma cumulativa annuale, l’accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.
[5] Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza dei giocatori e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benestare da parte degli Organi Federali Competenti.

Art. 5 Doppio tesseramento
[1] Ogni giocatore può essere tesserato per una sola società. Conseguentemente non può sottoscrivere più di un modulo di richiesta di tesseramento.
[2] Nei casi di infrazione il giocatore è passibile della sanzione disciplinare prevista nell'art. 173 R.E..
[3] Il giocatore resta, comunque, vincolato a favore della società che ne aveva titolo.

Art. 6 Limiti alla partecipazione ai campionati
[1] Ogni giocatore può partecipare soltanto ai campionati e tornei organizzati per la categoria di appartenenza.
[2] I giocatori di categoria seniores possono prendere parte a gare nei diversi campionati, cui la propria società partecipi,
ma tale facoltà termina, per il campionato inferiore, nel momento in cui ciascun giocatore abbia raggiunto il limite
massimo di tre partecipazioni effettive a gare di campionati superiori. Ciò vale anche per i Campionati Regionali e Provinciali seniores (Promozione, I Divisione, II Divisione).
[3] Tale limitazione non si applica nei confronti dei giocatori di categoria giovanile i quali possono partecipare, per la sola società di appartenenza, a qualsiasi Campionato Nazionale, Regionale o Provinciale, salvi i limiti di età relativi alla categoria giovanile alla quale appartengono e le eventuali ulteriori limitazioni fissate dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" deliberate dal Consiglio Federale.
[4] Agli effetti della facoltà prevista nel presente articolo, la sola iscrizione sul referto di gara non determina la partecipazione effettiva alla gara né tale può essere considerata la partecipazione ad una gara annullata, sospesa o rinviata o comunque non omologata per qualsiasi motivo.

Art. 7 Passaggi di categoria (delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 271 C.F. 19-20/04/2002 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] E' consentito alle Società partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale di avvalersi per tali Campionati delle prestazioni di atleti rinnovati d’autorità regionali o tesserati regionali entro i termini di scadenza del campionato nazionale per la medesima società.
[2] Il passaggio dalla categoria Regionale a quella Nazionale è consentito per i giocatori sia di categoria senior che giovanile.
[3] La società che intende effettuare il passaggio di categoria deve presentare all'Ufficio Tesseramento Nazionale il modulo di nuovo tesseramento nazionale, debitamente compilato e firmato, allegando lo statino regionale.
[4] Per i giocatori minorenni è obbligatoria l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori come previsto nel modulo di tesseramento.
[5] Alle società è consentito chiedere il passaggio di categoria:
a) per i giocatori tesserati in sede regionale entro i termini di scadenza del Campionato Nazionale di appartenenza o rinnovati d’autorità, fino al termine del Campionato al quale partecipa la società;
b) per i giocatori tesserati in sede regionale dopo i termini di scadenza previsti per il Campionato, nelle date dei tesseramenti suppletivi.
[6] Il passaggio di categoria deve essere richiesto all' Ufficio Tesseramento Nazionale con spedizione a mezzo raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta effettuata entro le ore 24.00 del giorno antecedente a quello nel quale si intenda utilizzare il giocatore.
[7] Per le ultime due gare delle fasi di qualificazione e durante i play-off/play out, le società partecipanti ai campionati di divisione nazionale non professionistici debbono inviare la documentazione prevista dal presente articolo entro e non oltre il terzo giorno antecedente la gara, utilizzando come mezzo di spedizione esclusivamente ed obbligatoriamente la posta celere, un corriere espresso o la consegna diretta.



TITOLO II
UFFICI COMPETENTI E MODALITÀ DEI TESSERAMENTI

Art. 8 Uffici competenti al tesseramento
[1] Sono competenti al tesseramento:
a) l'Ufficio Tesseramento Nazionale, con sede presso la FIP in Roma, per il tesseramento dei giocatori di divisione nazionale;
b) gli Uffici Tesseramento Regionali, con sede presso i rispettivi Comitati Regionali, per il tesseramento dei giocatori di divisione regionale
[2] Gli Uffici Tesseramento Regionali hanno competenza a tesserare giocatori esclusivamente per società che abbiano la propria sede e partecipino a campionati entro l'ambito territoriale del rispettivo Comitato Regionale.
Art. 9 Casi di tesseramento (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)
[1] Il tesseramento per una società affiliata alla FIP avviene in uno dei seguenti casi:
a) nuovo tesseramento;
b) tesseramento per rinnovo d'autorità;
c) tesseramento conseguente a nulla-osta di trasferimento della società di appartenenza;
d) tesseramento conseguente a nulla-osta di prestito della società di appartenenza;
e) tesseramento conseguente a mancato rinnovo da parte della società di appartenenza;
f) tesseramento conseguente a rinuncia od esclusione della società dal campionato al quale aveva diritto;
g) tesseramento conseguente a mancata utilizzazione del giocatore;
h) tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore.

Art. 10 Nuovo tesseramento (delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 –delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 292 C.F. 14/02/2004 – delibera n.14 C.F. n.1 del 26/07/2004)
[1] La richiesta di tesseramento si effettua mediante invio, a mezzo raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta, all'Ufficio Tesseramento competente a norma dell'art. 8 R.E., del modulo di tesseramento e della necessaria documentazione.
[2] Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e per i giocatori che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato da entrambi i genitori.

Regolamento Esecutivo

Approvato dal Consiglio Federale del 29-30 Maggio 1998 – Aggiornato al Consiglio Federale del 21-22 ottobre 2005 5

[3] Un giocatore non professionista che si tessera per una società professionistica, a seguito della rescissione di tale contratto, ha la facoltà di tesserarsi nuovamente per una società non professionistica solo dietro “nulla osta” rilasciato dalla precedente società non professionistica, se diversa. Nel caso in cui detto atleta sia libero da vincolo, al tesseramento dovrà essere allegata una sua dichiarazione che nella stagione sportiva in corso non sia tesserato per altra società non professionistica.
[4] Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare, per la prima volta, un tesseramento nazionale esclusivamente di giocatori che abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanili Under 13, 14, 16, 18.
Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare tesseramenti nazionali di giocatori tesserati regionali purchè abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile Under 13,14, 16, 18.
Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono effettuare tesseramenti nazionali di giocatori già tesserati per società partecipanti ai Campionati professionistici purché abbiano preso parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile Under 13, 14, 16, 18.
[5] Il presidente della società richiedente, con la sottoscrizione del modulo, autentica anche la firma del giocatore e di chi esercita la potestà genitoriale nel caso di minori.
[6] L'Ufficio Tesseramento competente, accertata l'ammissibilità della richiesta, provvede al tesseramento, dandone comunicazione alla società richiedente.
[7] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data di spedizione, con raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta, del modulo di tesseramento, da effettuare entro i termini di scadenza annualmente indicati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.

Art. 11 Tesseramento per rinnovo d'autorità (delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 331 C.F. 30-31/05/2003 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)
[1] I rinnovi d’autorità nazionale e regionali possono essere effettuati:
a) mediante il sistema FIPonline:
Le società che utilizzano il sistema FIPonline possono effettuare le operazioni di rinnovo d’autorità (e le eventuali connesse operazioni di svincolo e cancellazione dalla lista), tanto per i tesserati nazionali che regionali, utilizzando il sistema stesso senza l’ulteriore invio delle liste LRA – N/R agli Uffici Tesseramento competenti.
Il rinnovo effettuato tramite FIPonline esclude la procedura riportata nel successivo punti b.
b) mediante sistema tradizionale:
1) Le società di divisione nazionale dopo aver controllato i nominativi degli atleti nella “Lista dei rinnovabili” (LR), debbono, entro i termini per il rinnovo d’autorità fissati nelle “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI”, a mezzo fax, comunicare all’Ufficio Tesseramento Nazionale, tramite la “Lista dei rinnovabili”, i nominativi dei giocatori che non intendono più rinnovare.
2) Le società di divisione regionale, dopo aver controllato i nominativi degli atleti, debbono entro i termini per il rinnovo d’autorità fissati nelle “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI” comunicare all’Ufficio Tesseramento Regionale, tramite la “Lista dei rinnovabili” (LR), i nominativi dei giocatori che non intendono più rinnovare. Per i giocatori da rinnovare, invece, deve essere inviata la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della prima o unica rata richiesta. Gli atleti saranno automaticamente svincolati se, entro i termini di scadenza per il rinnovo non verrà prodotto il relativo versamento.
[2] L’Ufficio Tesseramento competente dopo aver depennato i nominativi degli atleti svincolati, provvede al rinnovo degli altri ed invia alle società lo statino aggiornato per l’anno in corso.
[3] Ove sussista il diritto al rinnovo di un giocatore il cui nominativo risulti omesso dalla “Lista dei rinnovabili” (LR) le società dovranno richiedere l’inserimento dell’atleta aggiungendolo nella sopracitata lista, all’Ufficio Tesseramento competente che, controllati i documenti, provvederà ad inserire il nominativo del giocatore ed ad inviare un nuovo statino.
Qualora non venisse assunta tale procedura, l’atleta sarà automaticamente svincolato.
[4] La “Lista dei rinnovabili” (LR), una volta inoltrata all’Ufficio Tesseramento competente, non può essere modificata.
[5] Il giocatore svincolato ha diritto di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società nei tempi e con le modalità stabilite dalle D.O.A..



Art. 12 (ex Art. 13) Tesseramento conseguente a trasferimento (delibera n. 235 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 402 C.F.27/11/1999 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)
[1] Ogni giocatore tesserato che ottiene dalla società di appartenenza il nulla osta incluso nel modulo di tesseramento per trasferimento può, sottoscrivendo il suddetto modulo, trasferirsi ad altra società..
[2] La società richiede il trasferimento trasmettendo all' Ufficio Tesseramento competente, il modulo di tesseramento per trasferimento, debitamente sottoscritto, entro i termini consentiti, o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara
[3] Il mancato rispetto di tali formalità impedisce il trasferimento.
[4] I giocatori tesserati senior per la prima volta per una società non possono essere trasferiti ad altra società nello stesso anno sportivo, fatta eccezione per quanto previsto dal 4° comma dell'art. 13 e dal 1°comma dell'art. 42 R.E..
Un giocatore di categoria giovanile, tesserato per la prima volta con una società, può essere trasferito o prestato ad un’altra società.
[5] Il giocatore che abbia preso parte a gare di campionato o ad incontri di qualificazione (art. 112 R.E.) può trasferirsi ad altra società esclusivamente a norma degli artt. 40 R.E. e seguenti per i tesseramenti suppletivi.

Regolamento Esecutivo

Approvato dal Consiglio Federale del 29-30 Maggio 1998 – Aggiornato al Consiglio Federale del 21-22 ottobre 2005 6

[6] La sola iscrizione sul referto di gara, senza che il giocatore abbia preso effettivamente parte al gioco, non costituisce partecipazione alla gara.
[7] Dopo che sia stato presentato o spedito all'Ufficio Tesseramento competente il modulo di tesseramento, non può essere richiesto ed ottenuto, nel corso dello stesso anno sportivo, il trasferimento ad altra società.

Art. 13 (ex Art. 14) Tesseramento conseguente a prestito (delibera n. 236 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)
[1] Ogni giocatore tesserato puo' essere prestato ad altra societa' mediante rilascio, da parte della societa' di appartenenza, del relativo modulo di tesseramento per prestito.
[2] La società richiede il prestito, trasmettendo all' Ufficio Tesseramento competente, il modello di tesseramento per prestito, debitamente sottoscritto, entro i termini consentiti, o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.
[3] Il mancato rispetto delle formalità impedisce il prestito.
[4] Il prestito può essere concesso solo se il giocatore abbia disputato almeno un campionato con la società di appartenenza salvo il caso che il prestito venga concesso, nei termini ordinari, in favore della società di provenienza.
Il prestito può essere concesso, in caso di risoluzione della comproprietà, anche dalla società che non lo ha utilizzato nell’anno sportivo precedente.
[5] Non può tesserarsi nello stesso anno sportivo per altra società il giocatore che abbia preso effettivamente parte con la società di appartenenza a gare di campionato o a partite di qualificazione (art. 112 R.E.), al di fuori di quanto previsto dagli artt. 40 e 42,2° comma R.E..
[6] La sola iscrizione a referto non costituisce effettiva partecipazione alla gara.
[7]Al termine di ogni anno sportivo il giocatore torna ad essere automaticamente vincolato per la società di origine sempre che questa provveda tempestivamente al rinnovo di autorità.



[8] Dopo che sia stato presentato o spedito all' Ufficio Tesseramento competente il modulo di tesseramento per prestito, il giocatore non può trasferirsi, a qualsiasi titolo, ad altra società, compresa la società di origine, a meno che la società per la quale il giocatore è stato tesserato in prestito non rinunci al campionato al quale aveva diritto.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 42,2° comma.
[9] Non sono ammessi prestiti fra le categorie di giocatori professionisti e non professionisti, fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 3, commi 7 e 8 R.E. - Settore Professionistico.

Art. 14 (ex Art. 12) Tesseramento conseguente a mancata iscrizione, rinuncia od esclusione della società dal campionato (del. 150/98 – delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 291 C.F. 14/02/2004)

[1] Nel caso in cui la società non si iscriva al campionato seniores cui aveva diritto, oppure a quelli giovanili per i quali ha tesserato giocatori nell’età prevista da tale categoria, rinunci a partecipare o venga esclusa per cause non imputabili ai giocatori, i giocatori per la stessa tesserati possono chiedere il tesseramento ad altra società nel rispetto dei termini previsti dalle D.O.A. per la partecipazione ai vari campionati. Il provvedimento di mancata iscrizione, di rinuncia o di esclusione, emanato dall’Organismo competente è pubblicato a comunicato ufficiale.
[2] Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato, i giocatori che ne abbiano facoltà, possono tesserarsi per altra società subito dopo la pubblicazione del provvedimento nel rispetto dei termini previsti dalle D.O.A. per la partecipazione ai vari campionati.
[3] I giocatori già prestati ad altra società, a norma dell'art. 13 R.E. - e che si trovino in una delle condizioni dianzi indicate - possono esercitare tale facoltà solo dopo il termine dell'anno sportivo.
[4] Il tesseramento per altra società avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
a) invio della richiesta alla Commissione Tesseramento Nazionale, con ogni possibile ed opportuna documentazione;
b) copia, per raccomandata, alla società di appartenenza;
c) modulo di tesseramento sottoscritto a favore della nuova società prescelta dal giocatore;
d) termini di tesseramento non scaduti.
[5] La società di appartenenza dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata, alla Commissione Tesseramento Nazionale destinataria dell'istanza, allegando quanto occorrente.
[6] Le controdeduzioni non presentate da parte della società costituiscono tacita adesione alla richiesta del giocatore e di conseguenza la Commissione Tesseramento Nazionale accoglie la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale.
Le controdeduzioni non presentate nei modi e nei termini sopra prescritti saranno ritenute improponibili in sede di eventuale ricorso.
[7] Nel caso di opposizione della società alla richiesta del giocatore, la Commissione Tesseramento Nazionale, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.
[8] La pendenza del ricorso non sospende l’efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento Nazionale.





Art. 15 Istanza per il trasferimento di autorità – ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)
Art. 15 (ex Art. 18) Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003)
[1] La mancata utilizzazione di un giocatore “non professionista” (senior o giovanile) per un intero anno sportivo, purchè non sia imputabile a sua colpa, determina lo scioglimento del tesseramento dalla società di appartenenza, salvo che questa sia dipesa dal servizio militare ovvero dal servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione, da parte del giocatore, della prescritta certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia essa agonistica che non agonistica.
[2] La mancata utilizzazione consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi campionato cui la società stessa abbia partecipato.
[3] Per ottenere il tesseramento ad altra società, il giocatore deve presentare, nel periodo 1° luglio – 30 settembre di ciascun anno sportivo, all’Ufficio Tesseramento Nazionale, motivata istanza la cui copia integrale deve essere inviata, a mezzo raccomandata, alla società da cui si richiede lo scioglimento del tesseramento.
All’istanza deve essere allegato, oltre alla copia della ricevuta della raccomandata di cui sopra, il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta e l’attestazione dell’avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita.
[4] La società di appartenenza dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata inviata all’Ufficio Tesseramento Nazionale e per conoscenza al giocatore, allegando quanto occorrente.
[5] Le controdeduzioni non presentate da parte della società costituiscono tacita adesione alla richiesta del giocatore e di conseguenza l’Organismo competente provvede al tesseramento come richiesto.
Le controdeduzioni non presentate nei modi e nei termini sopra prescritti saranno ritenute improponibili in sede di eventuale ricorso.
[6] Nel caso di opposizione della società alla richiesta del giocatore, la Commissione Tesseramento, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.
[7] La pendenza del ricorso non sospende l’efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.
[8] Nel caso in cui la mancata utilizzazione del giocatore sia dipesa dalla omessa presentazione della certificazione di idoneità all’attività sportiva, la società dovrà produrre almeno due solleciti all’osservanza di quanto dovuto inviati al giocatore a mezzo raccomandata entro cinque giorni dalla data fissata per la presentazione della certificazione.
Tali contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dell’obbligo da parte del giocatore.
[9] Nel caso in cui la mancata utilizzazione sia dipesa dalla ingiustificata assenza del giocatore ad almeno due gare per le
quali era stato regolarmente convocato, la società dovrà dimostrare di aver fatto rilevare l’inosservanza mediante lettera
raccomandata inviata entro cinque giorni dalla data di effettuazione delle gare.
Tali contestazioni costituiscono prova dell’inadempienza da parte del giocatore.






Art. 16 Tesseramento conseguente al trasferimento di autorità – ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)
Art. 16 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003)
[1] Il giocatore “non professionista” o di categoria giovanile che trasferisce la propria residenza per motivi di studio, familiari o di lavoro, quale risultava all’atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e/o di altra Provincia non limitrofa a quella precedente, può ottenere un nuovo tesseramento quando sia trascorso almeno un anno dall’ effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di giocatore minore di età ed il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare.
[2] Il giocatore può richiedere il nuovo tesseramento inoltrando domanda all’Ufficio Tesseramento Nazionale in qualunque periodo dell’anno. Alla domanda va allegato il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta, la documentazione comprovante il diritto al trasferimento e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia della domanda e della documentazione e dell’attestazione dell’avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita.
[3] La Commissione Tesseramento provvede al nuovo tesseramento dando decorrenza come previsto al punto [1]. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 17 Trasferimento d'autorità dei giocatori di divisione nazionale non professionisti ABROGATO (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)
Art. 18 Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (nuovo Art. 15) (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)
Art. 19 Accordi tra società per l'utilizzo dei giocatori (delibera n. 2 C.P. 09/07/2003)
[1] Oltre agli accordi relativi al trasferimento, è consentito alle società affiliate stipulare tra loro accordi per l'utilizzo presente e futuro di giocatori, esclusivamente nelle forme previste dal presente articolo. Gli accordi consentiti riguardano:
a) la comproprietà;
b) il diritto di riscatto;
c) il diritto di opzione.
[2] Gli accordi devono essere formalizzati, a pena di nullità su appositi moduli predisposti dalla FIP.
[3] Copia dell'accordo deve essere trasmessa alla Lega di appartenenza entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione del modulo di tesseramento all'Organo federale competente.
[4] Ove le due società partecipino esclusivamente a campionati regionali o Provinciali, copia dell'accordo dovrà essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente.
[5] Le obbligazioni assunte dalle società per essere efficaci devono essere sottoscritte per accettazione dal giocatore interessato, al quale deve essere consegnata copia dell'accordo da lui accettato, oltre che nel caso di minore, dal genitore esercente la potestà genitoriale.

Regolamento Esecutivo

Approvato dal Consiglio Federale del 29-30 Maggio 1998 – Aggiornato al Consiglio Federale del 21-22 ottobre 2005 8

[6] Gli accordi sottoscritti validamente, a norma del presente articolo, hanno efficacia nei confronti della FIP la quale sarà
tenuta a tesserare il giocatore per la società che risulterà averne diritto.
[7] Tutte le controversie connesse alla interpretazione ed esecuzione degli accordi previsti nel presente articolo saranno
decise da un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 40 comma 2° dello Statuto.
[8] La FIP predisporrà modelli di tesseramento facilmente distinguibili per i giocatori oggetto della disciplina prevista nel presente articolo.
Art. 20 Comproprietà
[1] E' consentito a due società affiliate concordare tra loro patti che riservino in parti uguali le decisioni sul diritto di utilizzo delle prestazioni di un giocatore.
[2] La durata dell'accordo non deve essere superiore ad anni due con la possibilità di rinnovo per un solo anno, e di due anni nel caso di un giocatore che, al momento del rinnovo, non abbia compiuto il 18° anno di età, sempre previo espresso consenso di tutte le parti interessate.
[3] La firma del giocatore interessato deve essere apposta al momento della costituzione del rapporto ed è condizione di efficacia dell'accordo.
[4] La risoluzione della comproprietà dovrà avvenire entro il 25 giugno di ogni anno sportivo.
[5] Entro tale data le società sportive contitolari del diritto di utilizzazione sportiva del giocatore dovranno comunicare all'Ufficio Tesseramento Nazionale l'eventuale accordo intervenuto, indicando la società cui spetta la titolarità esclusiva del giocatore.
[6] Nel caso in cui le società decidessero di prorogare la comproprietà ai sensi del 2° comma del presente articolo, entro il 25 Giugno di ciascun anno sportivo dovranno indicare quale società avrà l'utilizzazione sportiva del giocatore nel successivo anno sportivo.
[7] In caso di mancato accordo la comproprietà dovrà essere definita mediante una proposta, fatta a titolo di indennizzo di preparazione tecnica, che dovrà pervenire in busta chiusa, presso la Lega competente, entro e non oltre il 25 giugno di ciascun anno sportivo.
[8] Il Presidente della Lega, o suo delegato, redigerà il verbale di aggiudicazione ed, entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo, comunicherà all'Ufficio Tesseramento il nominativo della società avente l’esclusiva sul diritto al tesseramento del giocatore.
[9] Nel caso in cui le società contitolari non appartengono ad alcuna Lega, la proposta dovrà pervenire, entro il 25 giugno di ciascun anno sportivo, all'Ufficio Tesseramento Nazionale che, a mezzo di Comunicato Ufficiale, indicherà il nominativo della società avente diritto al tesseramento in esclusiva del giocatore.
[10] Nel caso in cui entro il 25 Giugno di ciascun anno nessuna delle società contitolari trasmette la proposta di cui sopra l'atleta potrà presentare richiesta di svincolo alla Commissione Tesseramento.
[11] In costanza di comproprietà il giocatore può essere prestato ad una terza società, con l’assenso delle società comproprietarie.

Art. 21 Diritto di riscatto
[1] La società titolare del giocatore può concedere all’altra società un modulo di prestito con diritto di riscatto.
Quest’ultima diverrà titolare del giocatore alle condizioni che dovranno essere indicate nell’accordo tipo predisposto dalla F.I.P..
[2] La firma del giocatore è condizione di efficacia e deve essere apposta al momento dell'esercizio del diritto di riscatto.
Art 22 Diritto di opzione
[1] La società titolare del giocatore può impegnarsi a trasferire il giocatore ad altra società rilasciando a quest'ultima un diritto di opzione da esercitarsi alle condizioni stabilite nell'accordo tipo predisposto dalla FIP.
[2] La firma del giocatore è condizione di efficacia dell'accordo e deve essere apposta al momento dell'esercizio ell'opzione.





TITOLO III

GIOCATORI DI CATEGORIA GIOVANILE

Art. 23 Disposizioni speciali

[1] I giocatori che intendono partecipare ai campionati giovanili sono tenuti ad osservare, oltre alle norme previste in via generale per i tesseramenti in relazione alla categoria di appartenenza in quanto compatibili, le disposizioni speciali previste nel presente Titolo, oltre alle indicazioni contenute nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 24 Modalità della richiesta di tesseramento (delibera n. 2 C.P. 09/07/2003)
[1] All'atto della prima richiesta di tesseramento la società deve allegare il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva di certificazione del giocatore che intende tesserarsi per la prima volta per la FIP e dichiarazione sottoscritta dal giocatore attestante di non essere soggetto a precedenti vincoli per altra società.
[2] La dichiarazione deve essere controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale e dal presidente della società richiedente il tesseramento, che ne risponde in via solidale.

Regolamento Esecutivo

[3] Ad ogni richiesta, comprese quelle successive alla prima, il modulo di tesseramento deve essere anch'esso controfirmato da chi esercita la potestà genitoriale, ai fini della esclusione di responsabilità sancita dall'art. 123 R.O..
Dell'autenticità di detta firma ne rispondono disciplinarmente, in via principale il giocatore ed in via solidale il presidente della società.
[4] La richiesta è comunque efficace ai fini delle norme sul tesseramento.

Art. 25 Suddivisione dei giocatori di categoria giovanile
[1] Il Consiglio Federale stabilisce nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" la suddivisione dei giocatori di categoria giovanile in base all'età ed alle formule dei campionati.

Art. 26 Tesseramento speciale (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 57 C.P. 23/06/2004)
[1] I giocatori appartenenti alle varie età nelle quali è suddivisa la categoria giovanile, per i quali non sia possibile richiedere il tesseramento per decorso dei termini, possono ottenere, purché non siano stati mai in precedenza tesserati, un tesseramento speciale che perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo, senza diritto al rinnovo od al trasferimento di società.
[2] Limitazioni al diritto di partecipazione ai vari campionati giovanili, per i giocatori che fruiscono di questa forma di tesseramento, sono stabilite nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
[3] Al tesseramento speciale si applicano tutte le altre norme previste per il tesseramento dei giocatori di categoria giovanile.
[4] Le società che richiedono il tesseramento a norma del presente articolo hanno altresì l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dall’art. 124 del R.O..







Art. 27 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile (delibera n. 12 C.F. 26/07/2004 – delibera n. 2 C.P. 15/07/2005)
[1] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" stabiliscono per ogni anno sportivo l'anno di nascita, a partire dal quale è consentito tesserarsi per una società affiliata alla FIP.

[2] Al termine del primo anno sportivo nel quale è consentito il tesseramento, i giocatori possono essere trasferiti ad altra società solo dietro il rilascio del modello di prestito o del modello di trasferimento da parte della Societa' di appartenenza.
[3] Tale tesseramento avviene d’ufficio e quindi senza nulla-osta qualora la società richiedente versi alla FIP, all’atto del tesseramento, un contributo di trasferimento variabile a seconda del campionato cui la società partecipi o della categoria di appartenenza ed il cui ammontare viene annualmente fissato nelle “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI” e che andrà a beneficio della società di provenianza.
Le società satelliti devono corrispondere un contributo di trasferimento pari al massimo campionato svolto dalla società principale.
La richiesta di cui trattasi potrà essere effettuata entro il termine perentorio del 31 Ottobre se il giocatore non ha partecipato a gare del campionato giovanile di appartenenza.
[4] La società che tessera il giocatore avvalendosi della norma di cui al precedente comma non può trasferirlo per tre anni ad altra società, salvo i seguenti casi:
a) dietro rilascio del modello di prestito o del modello di trasferimento unicamente a favore della società di origine o di una società appartenente a campionato della stessa categoria o di categoria inferiore.
b) a favore di una società appartenente a campionato di categoria superiore purché quest'ultima versi, a conguaglio, un contributo federale pari alla differenza tra il contributo a suo tempo versato dalla società che aveva in precedenza prelevato il giocatore e quella che avrebbe dovuto versare la nuova società se avesse tesserato direttamente il giocatore prelevandolo dalla società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base al contributo federale vigente all'atto del secondo trasferimento.
[5] Ove il giocatore non si sia tesserato nel primo anno consentito, ma in uno dei successivi, le modalità di tesseramento e le relative conseguenze seguono le norme ordinarie.

Art. 28 Violazione delle norme

[1] La violazione delle norme sull'età delle categorie giovanili, la partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato giovanile, il mancato rispetto dei limiti fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", la falsità nelle dichiarazioni o attestazioni richieste dai regolamenti costituiscono infrazioni disciplinari sanzionabili a norma della parte III del presente Regolamento.


 
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