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Accordo economico non professionisti
Giovedì 28 Giugno 2007 17:18
LNP                                             FIP                                          GIBA

ACCORDO ECONOMICO
Ex art.4 bis R.E.

 
Con la  presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto e conseguenza come per legge tra la società affiliata F.I.P. ed iscritta alla L.N.P. ed il giocatore non professionista sotto indicati si conviene e stipula quanto appresso

a) _____________________________ di seguito nominata Società, con sede in ______________________ via ____________________ rappresentata in atto da ________________________ qualifica federale rivestita _______________

b) _____________________________ di seguito nominato Atleta, nato a ________________ il _______ c.f.: ___________________________
 
convengono e pattuiscono
 Articolo 1
L’Atleta, tesserato F.I.P. quale giocatore di divisione nazionale, si impegna a prestare la propria attività sportiva non professionistica a favore della Società partecipando alle gare di campionato nazionale ed alle partite amichevoli ed ogni altra attività che verrà programmata dalla stessa per le stagioni sportive __________, __________, __________, riconoscendo espressamente la natura non subordinata né professionale del rapporto che, in quanto tale, in alcun modo potrà essere assoggettato alla disciplina di cui alla legge 91/81.
In caso di accordo pluriennale, le parti si impegnano alla sottoscrizione, al termine di ciascun anno sportivo, del modello di tesseramento valido per la stagione successiva, ed il club anche all’invio presso gli Uffici Federali del suddetto modello, entro i termini ordinari annualmente previsti. La parte eventualmente inadempiente sarà tenuta a corrispondere all’altra un indennizzo di misura pari al rimborso o corrispettivo complessivo previsto per la intera durata dell’accordo.

Articolo 2
Per il migliore espletamento di detta attività, l’Atleta in particolare si impegna:
a)    ad allenarsi utilizzando le strutture tecniche che gli verranno messe a disposizione dalla società nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina di cui alla legge 398/91 e successive modifiche sul dilettantismo sportivo, e salvi in ogni caso ulteriori periodi di allenamento che l’Atleta ritenesse necessari ai fini di una migliore preparazione fisico – atletica, per i quali la Società si rende disponibile ad assicurare l’utilizzo di proprie strutture sotto la guida di propri allenatori;
b)    a fornire nei confronti dei Dirigenti, degli Allenatori, dei Compagni di squadra, dei Medici della società una totale collaborazione sia formale che sostanziale, improntando il proprio comportamento a criteri di educazione e correttezza;
c)    ad indossare gli indumenti di gara che gli verranno forniti dalla Società;
d)    a rispettare con diligenza e puntualità tutti i suoi impegni nei confronti della Società.

Articolo 3
La Società si impegna ad assicurare all’Atleta le condizioni necessarie per lo svolgimento della propria attività, al fine di consentirgli una preparazione tecnico – atletica adeguata al suo status ed al suo livello.
In particolare la Società si impegna a corrispondere all’atleta, a titolo di rimborso spese forfetario e/o a titolo di corrispettivo, la somma complessiva di €. ___________ (euro _________________________), in n. ___ ratei mensili consecutivi dell’uguale importo di €. ________ (euro ________________) a partire dal __________ fino al __________.
Ove concordato, si impegna altresì a corrispondere a titolo di premio, entro 30 giorni dal conseguimento, la somma di €. __________ (euro ________________________) in caso di raggiungimento del/i seguente/i risultato/i: ________________________ _____________________________.
Ove concordato, si impegna a fornire all’Atleta quanto segue:
appartamento comprese le utenze ad eccezione di quelle telefoniche          si       no  
auto                         si       no    
Vitto                          si       no
Altro:    
Le somme pattuite nel presente accordo sono da intendersi al netto da ogni prelievo fiscale;
Le parti espressamente convengono che gli eventuali costi di procura sono a carico del:   atleta       si     no                                club  si      no

Articolo 4.
Il rimborso e/o il corrispettivo pattuito non sono collegati al rendimento dell’Atleta o al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra. L’eventuale regolamento interno diventa vincolante per il giocatore solo dopo espressa accettazione e sottoscrizione dello stesso; le regole ivi contenute non possono essere in contrasto con i principi generali dell’Ordinamento Statale e Sportivo, né risultare vessatorie o limitative della libertà individuale.
Ogni eventuale provvedimento disciplinare deve essere proporzionato alla gravità del fatto contestato e deve essere comunicato al giocatore, a mezzo raccomandata a.r. o mezzo equipollente, da spedire, a pena di inefficacia, entro 7 giorni dal verificarsi del fatto contestato. La singola multa non può superare l’2,5% del rimborso o della retribuzione annua. Il giocatore ha facoltà di impugnare la sanzione adottata nei suoi confronti con ricorso al Collegio Arbitrale Federale da inoltrare ai sensi dell’art. 103 ss. R.G. a pena di inefficacia, entro 30 giorni dalla conoscenza della sanzione.

Articolo 5.
La società si impegna a fornire all’atleta assistenza sanitaria e riabilitativa completa. Sono quindi a carico della Società tutti i costi sanitari e farmaceutici e di eventuali interventi chirurgici e di degenza in istituti ospedalieri o in case di cura, per quanto non coperto dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. In caso di malattia o di infortunio la Società corrisponderà all’Atleta l’intero compenso stabilito per tutta la durata della presente scrittura privata. Ogni terapia e cura sarà decisa con il consenso del giocatore, il quale ha facoltà di avvalersi di medici specialistici di propria fiducia. In tal caso la società concorrerà al pagamento delle spese in misura non superiore ai costi necessari per assicurare l’ assistenza specialistica proposta. In ogni caso, e salvo diverso accordo tra le parti, l’atleta infortunato è tenuto a sottoporsi a sedute di fisioterapia eventualmente necessarie, esclusivamente presso centri della società. In mancanza di indicazione, l’atleta sarà libero di scegliere centro di terapia riabilitativa di sua fiducia.


Articolo 6
La Società garantisce una copertura assicurativa all’Atleta, per il caso di morte e di invalidità permanente da infortunio, a mezzo di stipula di polizza, cumulabile con eventuali altre polizze del giocatore, che riconosca i seguenti massimali, in base al campionato disputato: Serie A dilettanti  – morte €. 150.000, invalidità permanente €. 150.000 con franchigia 3%. Serie B – morte €. 100.000, invalidità permanente €. 100.000 con franchigia 3%. Serie C – morte €. 70.000, invalidità permanente €. 70.000 con franchigia 3%.
In caso di omessa copertura assicurativa, la Società inadempiente è obbligata ad indennizzare l’Atleta o i suoi aventi causa con importo equivalente a quello che sarebbe stato corrisposto sulla base della polizza assicurativa applicabile, senza deduzioni di franchigia.
L’Atleta è tenuto a sottoporsi tutti gli accertamenti richiesti ai fini di eventuali polizze stipulate dalla Società, le cui indennità restano di esclusiva competenza di quest’ultima.

Articolo 7.
In caso di controversie relative alla interpretazione ed all’applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a far ricorso alla procedura arbitrale prevista dalla FIP.
Ove il lodo accerti un debito economico della Società nei confronti dell’Atleta, questi sarà garantito anche dalla fideiussione bancaria obbligatoria per la iscrizione alla Lega secondo quanto previsto  dal Regolamento interno della LNP.

Articolo 8.
Le parti concordemente e reciprocamente statuiscono che la efficacia di quanto statuito con la presente scrittura è sospensivamente condizionata al buon esito delle rituali visite mediche di controllo, obbligatorie prima dello svolgimento di qualsiasi attività agonistica, e finalizzate all’ottenimento della idoneità agonistica, che l’atleta sin da ora si impegna a sostenere presso specialisti di fiducia della Società.


Data

La Società                                    L’Atleta
 


Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 comma 2 e 1342 c.c. le parti si impegnano a rispettare le clausole di cui agli articoli 1,3,4,5,6,7,8 della presente convenzione.
La Società                                    L’Atleta
 
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