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Home | Giocatori non Professionisti | Art. 4 Bis Reg. Esecutivo
01 Art. 4 Bis Reg. Esecutivo
Venerdì 18 Luglio 2008 16:45

TUTTI I GIOCATORI SONO CONSIDERATI NON PROFESSIONISTI DALLA FIP, AD ECCEZIONE DEI GIOCATORI DI SERIE A E LEGADUE MASCHILE


INQUADRAMENTO FEDERALE DEL GIOCATORE NON PROFESSIONISTA

Art. 4bis Giocatore non professionista (delibera n. 322 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 223 C.F.15/11/2003)

[1] Sono qualificati “non professionisti” i giocatori e le giocatrici che, a seguito di tesseramento nazionale o regionale, svolgono attività per Società partecipanti ai Campionati nazionali o regionali maschili o femminili, esclusi quindi i Campionati Nazionali maschili definiti professionisti.
[2] Per tutti i giocatori o giocatrici, così come definiti al comma [1] del presente articolo è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato.
[3] Esclusivamente per i giocatori o giocatrici tesserati, così come definiti al comma [1] del presente articolo possono essere riconosciuti erogazioni per la fase di preparazione e per l’attività relativa a gare di Campionato, gare amichevoli, gare di Coppa Italia e Tornei nonché rimborsi forfettari di spesa, indennità di trasferta e voci premiali relative alle loro prestazioni sportive nella misura concordata, anche tramite le Leghe, riconosciute, di appartenenza.
L’importo potrà essere previsto, in via alternativa e non concorrente, mediante l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto, comunque, della legislazione fiscale vigente.
[4] Comunque, sia nel caso di erogazione di somme così come distinte al comma precedente, sia nel caso di erogazione di somma cumulativa annuale, l’accordo economico dovrà risultare sottoscritto dalle parti.
[5] Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza dei giocatori e le Leghe riconosciute di competenza, per essere ritenuti validi, limitatamente ai loro contenuti economici, devono avere il preventivo benestare da parte degli Organi Federali Competenti.



L.art 4 bis Regolamento Esecutivo FIP riconosce e tutela gli accordi economici tra club e giocatori non professionisti, solo nel caso che essi abbiano la forma scritta, siano cioè riportati in una scrittura privata sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal giocatore. Gli accordi meramente verbali non ricevono tutela dall’ ordinamento federale.
Ove la società non rispetti l.impegno economico assunto con la scrittura privata, il giocatore può fare ricorso ad un arbitrato federale gestito dalla Commissione Vertenze Arbitrali (CVA) della FIP.
Il procedimento arbitrale garantisce, rispetto ad una normale azione innanzi ad un giudice ordinario, celerità e contenimento dei costi. Si tratta oltretutto di una strada “obbligata”. Infatti, la cosiddetta clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti che fanno parte dell’ organizzazione federale (i giocatori tesserati e le società affiliate), prevede una pesante squalifica nel caso in cui uno di essi si rivolga alla magistratura ordinaria e non al collegio arbitrale per la definizione di controversie che hanno ad oggetto il rapporto sportivo.
Per iniziare la controversia innanzi al collegio arbitrale è necessario predisporre un ricorso contenente i motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta, e la designazione dell’ arbitro di parte (con la accettazione dello stesso). Il ricorso deve essere inviato con raccomandata A/R alla società e depositato presso la Commissione Vertenze Arbitrali.
Gli arbitri nominati dalle parti di comune accordo scelgono il terzo arbitro che avrà funzione di presidente del collegio. In mancanza, vi provvede la CVA.
Per le controversie aventi valore pari od inferiore ad euro diecimila è prevista una procedura semplificata(art. 116 Regolamento di Giustizia): le attività del procedimento sono concentrate in un’ unica udienza, e il giocatore è tenuto al pagamento di una tassa di ricorso di euro 104,00 direttamente in occasione della riunione arbitrale.
Per le controversie aventi valore superiore a euro diecimila, la procedura può svilupparsi anche in più udienze (ove necessario) ed il giocatore è tenuto a pagare una tassa di ricordo di euro 450,00 a mezzo versamento su un c/corrente postale intestato alla FIP.
La tassa arbitrale viene infine posta a carico della parte soccombente (se la istanza del giocatore viene accolta, la società dovrà anche rimborsargli l’ importo della tassa pagata).
Tanto nel caso di procedura ordinaria che di procedura semplificata, l’attività degli arbitri si conclude con la deliberazione del lodo che decide la controversia.
Il tempo medio necessario tra la proposizione del ricorso e la pronunzia del lodo arbitrale è di circa 3 mesi (rispetto ai 3 e più anni di un processo normale davanti ad un giudice ordinario).
Il lodo viene quindi trasmesso alla Commissione Vertenze arbitrali che, effettuati i prescritti controlli formali, lo ratifica e lo dichiara esecutivo, concedendo un termine per l’adempimento alla parte soccombente che in genere è di 3-4 settimane.
Nel caso del perdurare della inadempienza del club anche oltre il termine concesso, lo stesso non può effettuare nuovi tesseramenti e dovrà iniziare la stagione successiva con dei punti di penalizzazione.
La CVA trasmette quindi gli atti al Consiglio Federale che delibera la revoca della affiliazione e la esclusione da tutti i campionati federali, con decorrenza dalla stagione successiva a quella nel corso della quale la delibera è adottata: ciò determina, in pratica, la morte sportiva della società.
 
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