Di seguito puoi trovare lo statuto del Fondo di Garanzia
STATUTO FONDO DI GARANZIA SERIE A
FONDO DI GARANZIA E SOLIDARIETÀ PER GIOCATORI PROFESSIONISTI DI PALLACANESTRO
(art. 7 dell’Accordo collettivo “Giocatori professionisti 2003”)
– I – FONDO
Art. 1 – Scopo
Il “Fondo di garanzia e solidarietà per giocatori professionisti di pallacanestro” (d’ora innanzi, per brevità: “Fondo di garanzia”) non ha finalità di lucro ed è istituito con lo scopo di erogare ai giocatori professionisti di pallacanestro già tesserati per società di serie A maschile le prestazioni previste nell’articolo 7 dell’Accordo collettivo “Giocatori professionisti 2003” (d’ora innanzi, per brevità: “Accordo collettivo”), secondo la regolamentazione contenuta nella presente normativa.
Art. 2 – Amministrazione
Il Fondo di garanzia è istituito come una apposita “Gestione separata” presso il già costituito Fondo di fine rapporto professionisti pallacanestro con sede in Bologna. Gli esercizi sono annuali, dal 1° luglio al 30 giugno. Il Fondo di garanzia è amministrato dagli organi del Fondo di fine rapporto professionisti pallacanestro, che a tal fine si avvalgono del proprio personale e delle proprie strutture operative, senza oneri per il Fondo di garanzia stesso.
Art. 3 – Dotazione
La dotazione del Fondo di garanzia è costituita:
- dalle contribuzioni di pari importo, programmate e volontarie, erogate della Lega Società di Pallacanestro Serie A e del Fondo di fine rapporto professionisti pallacanestro;
- dalle somme riscosse a seguito di surroga nei diritti degli atleti percettori di sussidio;
- dai proventi della gestione finanziaria della dotazione;
- da lasciti, donazioni e contributi straordinari versati a tale fine da chiunque.
Art. 4 – Contribuzioni programmate e volontarie
A partire dalla stagione sportiva 2003/2004 la Lega Società di Pallacanestro Serie A ed il Fondo di fine rapporto verseranno, ciascuno, una contribuzione di euro 16.000,00 entro il 30 settembre di ogni anno, fino al raggiungimento di una dotazione dell’importo di euro 192.000,00.
Una volta raggiunta tale dotazione, l’organo amministrativo del Fondo di garanzia richiederà l’erogazione di ulteriori contribuzioni da parte della Lega Società di Pallacanestro Serie A e del Fondo di fine rapporto professionisti pallacanestro, sempre in pari misura tra loro, unicamente per integrare la predetta dotazione di euro 192.000,00 ed in ogni caso entro l’importo annuale massimo di euro 16.000,00.
Art. 5 – Impieghi
La dotazione può essere investita unicamente in titoli di Stato, titoli obbligazionari e fondi comuni di investimento secondo le migliori opportunità offerte dal mercato mobiliare.
I criteri di investimento devono in ogni caso privilegiare l’obiettivo della riduzione del rischio e della facilità di liquidazione rispetto al perseguimento del maggior profitto. A tal fine gli investimenti dovranno seguire le seguenti linee guida:
- i fondi comuni di investimento non possono superare complessivamente il 50% della disponibilità del Fondo di garanzia. Sono ammessi unicamente fondi comuni di diritto italiano, anche immobiliari, il cui regolamento preveda una componente azionaria non superiore al 50%;
- i titoli obbligazionari non possono superare complessivamente il 50% della disponibilità del Fondo di garanzia. Sono ammessi unicamente titoli obbligazionari aventi un rating non inferiore a “BB” (S&P) o “Ba” (Moody’s) e che siano negoziati su mercati regolamentati italiani o di paesi dell’Unione Europea. Le eventuali obbligazioni cosiddette strutturate, o comunque collegate al rendimento di indici, titoli o panieri di titoli, devono comunque garantire il rimborso a scadenza del 100% del capitale investito;
- i titoli di Stato italiani non possono superare complessivamente il 50% della disponibilità del Fondo di garanzia;
- gli investimenti in strumenti diversi dai titoli di Stato italiani devono essere diversificati in modo tale che in uno stesso titolo, od in titoli emessi dal medesimo soggetto, ed in uno stesso fondo comune, od in fondi comuni gestiti dal medesimo soggetto, non risulti impiegato più del 15% della disponibilità del Fondo di garanzia;
- per il temporaneo impiego delle eccedenze di liquidità sono ammesse operazioni di “pronti contro termine”, per un importo comunque non superiore al 25% della disponibilità del Fondo di garanzia, a condizione che la controparte sia un istituto bancario e l’operazione abbia una durata non superiore a 90 giorni. Non sono consentite altre forme di investimento, ivi comprese quelle in prodotti assicurativi o bancari, diverse da quelle sopra indicate.
II – IL SUSSIDIO
Art. 6 – Presupposti
Il sussidio, alla cui erogazione è finalizzato il Fondo di garanzia, spetta agli atleti professionisti ai quali non sia stato corrisposto regolarmente il compenso contrattuale fisso, ingaggiati da società professionistiche di serie A che siano state dichiarate morose a norma delle vigenti disposizioni federali, od a cui sia stata revocata l’affiliazione alla Federazione italiana pallacanestro, o che siano state escluse dal campionato di serie A, o che siano state dichiarate fallite.
L’erogazione del sussidio presuppone:
- che il compenso non corrisposto o non sufficientemente corrisposto si riferisca alla stagione sportiva 2003/2004 o successiva;
- che sia risultato infruttuoso od insufficiente il ricorso agli altri strumenti di tutela e pagamento previsti nell’Accordo collettivo, salvo il caso in cui la società debitrice sia stata esclusa dal campionato di serie A, o sia stata dichiarata morosa, o sia stata dichiarata fallita.
Art. 7 – Ammontare
Il sussidio spettante a ciascun atleta ammonta ad una mensilità del compenso fisso contrattuale con un massimale di euro 3.000,00 (tremila) mensili e può essere erogato per un periodo massimo di tre mesi consecutivi, ma l’ammontare complessivo dei sussidi erogati ad un singolo atleta non può mai essere superiore all’importo del credito rimasto insoddisfatto dell’atleta medesimo relativamente alla retribuzione contrattuale afferente la stagione sportiva cui la domanda di sussidio si riferisce.
Art. 8 – Concorso di richieste di sussidio
Indipendentemente dalla data di presentazione delle singole richieste, tutti gli atleti tesserati per la medesima società concorrono in condizioni di parità sulla somma disponibile alla data della dichiarazione di morosità o fallimento, per la o le mensilità di sussidio spettanti fino al mese in cui dovesse essere dichiarata morosa o fallita una ulteriore società; da quel momento, per la o le successive mensilità di sussidio, gli atleti della società anteriormente dichiarata morosa o fallita concorrono in condizioni di parità con quelli della società successivamente dichiarata morosa o fallita; e così via nel caso di successive dichiarazioni di morosità o fallimento, sempre fino ad esaurimento delle disponibilità del Fondo di garanzia.
In tale ultima ipotesi, i sussidi ancora dovuti vengono erogati nella stagione immediatamente successiva, sempre nei limiti della capienza, in quel momento, del Fondo di garanzia.
Art. 9 – Accertamento del credito
L’importo del sussidio spettante è accertato dagli organi amministrativi del Fondo di garanzia:
- nel caso di società esclusa dal campionato di serie A, o dichiarata morosa, o dichiarata fallita: sulla base del compenso risultante dal contratto di lavoro sportivo regolarmente depositato ai sensi della legge n. 91 del 1981;
- negli altri casi: sulla base del credito, rimasto insoluto, accertato dal Collegio permanente di conciliazione e arbitrato.
Art. 10 – Domanda
L’erogazione dei sussidi da parte del Fondo di garanzia avviene esclusivamente su richiesta scritta dell’atleta con firma autenticata.
La domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi decorrenti, a seconda dei casi:
- dalla data in cui la Lega Società di Pallacanestro Serie A, con propria dichiarazione inviata all’atleta che ne abbia fatto previamente richiesta, abbia attestato l’infruttuoso utilizzo della garanzia di cui all’articolo 34.2 dell’Accordo collettivo;
- dalla data in cui l’atleta, all’esito dell’esperimento degli strumenti di tutela e pagamento previsti nell’Accordo collettivo, ha conseguito un pagamento insufficiente a coprire il credito vantato a titolo di compenso fisso contrattuale;
- dalla data di pubblicazione del provvedimento federale di declaratoria di morosità, o di revoca dell’affiliazione, o di esclusione dal campionato di serie A;
- dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento.
Nel caso di sussidio conseguente ad infruttuoso od insufficiente esercizio degli strumenti di tutela e pagamento previsti nell’Accordo collettivo, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: - copia del contratto di lavoro sportivo depositato ai sensi della legge n. 91 del 1981;
- a seconda dei casi: copia del verbale di conciliazione di cui all’articolo 31.3 dell’Accordo collettivo; ovvero copia del lodo di cui all’articolo 32.9 dell’Accordo stesso; ovvero copia del provvedimento di ingiunzione di cui all’articolo 32.12 dell’Accordo stesso.
- a seconda dei casi: copia dell’attestazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A di infruttuoso o impossibile utilizzo della garanzia di cui all’articolo 34.2 dell’Accordo collettivo; ovvero dichiarazione sottoscritta dall’atleta, con sottoscrizione autenticata, attestante la insufficienza degli importi riscossi attraverso l’utilizzo di tale garanzia, corredata dalla prova del pagamento parziale ricevuto;
Nel caso di sussidio conseguente a dichiarazione di fallimento, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: - copia del contratto di lavoro sportivo depositato ai sensi della legge n. 91 del 1981;
- copia del dispositivo della sentenza dichiarativa di fallimento o, in alternativa, copia della eventuale comunicazione del curatore ai sensi dell’articolo 92 della legge fallimentare;
- copia dell’istanza di ammissione al passivo, autenticata dalla cancelleria del tribunale fallimentare di competenza.
Nel caso di sussidio conseguente a dichiarazione di morosità da parte della Federazione italiana pallacanestro o di esclusione dal campionato di serie A, alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: - copia del contratto di lavoro sportivo depositato ai sensi della legge n. 91 del 1981;
- a seconda dei casi: copia del provvedimento federale di declaratoria di morosità; ovvero di revoca dell’affiliazione; ovvero di esclusione dal campionato;
- dichiarazione sottoscritta dall’atleta con sottoscrizione autenticata attestante l’ammontare di tutti i compensi eventualmente percepiti da parte della società morosa o esclusa nel corso della stagione sportiva nella quale si è verificato l’inadempimento legittimante l’erogazione del sussidio richiesto. In tutti i casi la domanda deve contenere l’indicazione degli elementi di calcolo necessari a fondare la richiesta di sussidio avanzata.
Art. 11 – Verifica delle domande
La verifica delle domande e dei relativi documenti è effettuata dall’organo amministrativo del Fondo di fine rapporto, che a tale scopo può avvalersi dell’ausilio di un professionista di fiducia.
In caso di incompletezza della domanda o della relativa documentazione allegata, l’istante è invitato a provvedere alla necessaria integrazione entro il termine di giorni dieci. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si reputa abbandonata.
L’organo amministrativo od il professionista di cui al primo comma possono in ogni caso richiedere all’istante la produzione di eventuale documentazione supplementare atta a chiarire situazioni ritenute dubbie. Nel caso in cui i chiarimenti richiesti non siano forniti, o non siano ritenuti sufficienti, la domanda è rigettata.
Espletata la necessaria attività di verifica ed istruttoria, l’organo amministrativo delibera l’accoglimento o rigetto delle domande esaminate nonché l’ammontare dei sussidi da erogarsi agli aventi diritto. Di tale deliberazione viene data comunicazione personale agli interessati.
Le domande abbandonate o rigettate possono essere nuovamente riproposte, qualora non sia ancora spirato il termine di decadenza previsto all’articolo 10.
Art. 12 – Surrogazione
Per l’importo dei sussidi erogati, il Fondo di garanzia si surroga nei diritti degli atleti nei confronti delle rispettive società debitrici e dei loro eventuali garanti o aventi causa.
A tal fine l’atleta è tenuto, all’atto della riscossione del sussidio e quale condizione di tale riscossione, a rilasciare al Fondo di garanzia una apposita dichiarazione di quietanza con surrogazione ai sensi dell’articolo 1201 del codice civile.
III – NORME FINALI
Art. 13 – Fonte normativa
Le presenti disposizioni sono state deliberate dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A e dalla G.I.B.A. – Giocatori Italiani Basket Associati con funzione sia attuativa, sia integrativa dell’art. 7 dell’Accordo collettivo “Giocatori professionisti 2003”.
Ogni futura modifica della presente disciplina sarà valida solo se concordata per iscritto dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A e dalla G.I.B.A.