Di seguito puoi visionare il codice disciplinare Giocatori Professionisti – Serie A

CODICE DISCIPLINARE


Norme legislative e contrattuali in materia di sanzioni e di procedimento disciplinare nei confronti di giocatori che debbono osservarsi dalle società.


CODICE CIVILE
 

Art.2104- Diligenza dei prestatori di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa (e da quello superiore della produzione nazionale).

Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

 

Art.2105- Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

 

Art.2106- Sanzioni Disciplinari

L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità   dell’infrazione e in conformità delle norme corporative (di contratto collettivo).

 

STATUTO LAVORATORI

 

Art.7- Sanzioni disciplinari

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla L.15 luglio 1966, n604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalle retribuzioni per più di 10 giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

(omissis)

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

 

NORME CONTRATTUALI

 

 –relative ai GIOCATORI (contenute nell’Accordo Collettivo “Giocatori Professionisti 2003” tra FIP – LEGA A – GIBA)

 

 

IL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Art. 13 – Doveri del giocatore (Commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

L’atleta si obbliga a prestare con carattere di continuità e con vincolo di subordinazione la sua attività di giocatore professionista di pallacanestro a favore della società, partecipando alle gare del Campionato, della Coppa Italia, della Supercoppa, delle Coppe internazionali, dell’All Star Game, nonché alle competizioni e tornei amichevoli, secondo gli impegni stagionali della società.

L’atleta è tenuto ad eseguire la prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione di mezzi e persone approntata dalla società, fornendo una leale collaborazione formale e sostanziale a dirigenti, tecnici, medici sociali e compagni di squadra, e finalizzando il proprio comportamento al massimo rendimento agonistico individuale e di squadra. Deve in particolare rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite dalla società per il raggiungimento degli scopi agonistici prefissati.

L’atleta è tenuto a partecipare a tutti gli allenamenti e ritiri, nelle ore e luoghi fissati dalla società. Se infortunato o malato, deve comunque presenziare agli allenamenti dei compagni di squadra, salvo giustificata impossibilità e salvo diversa prescrizione del medico sociale.

L’atleta deve mantenere in ogni situazione, sia dentro che fuori dal campo di gioco, un comportamento non solo consono agli standard del buon cittadino, ma altresì improntato a correttezza, onestà, professionalità e fair play. È tenuto ad uniformarsi alle specifiche prescrizioni impartite dalla società relative alla condotta di vita, fermo restando che tali prescrizioni devono essere giustificate da esigenze proprie dell’attività sportiva professionistica e devono comunque rispettare la dignità umana.

L’atleta è altresì tenuto a sottoscrivere per accettazione e rispettare le eventuali norme interne di comportamento stabilite dalla società, copia delle quali deve essere consegnata all’atleta. Resta inteso che tali norme interne non possono in alcun modo porsi in contrasto con i principi generali dell’ordinamento statale e sportivo e con quelli sanciti dal presente accordo né risultare vessatorie o ingiustificatamente limitative della libertà individuale.

L’atleta è in ogni caso tenuto ad astenersi dal porre in essere:

–         atti, dichiarazioni o comportamenti lesivi dell’immagine o degli interessi della Lega o dei suoi organi;

–         atti, dichiarazioni o scritti che denigrino la Lega o i suoi organi;

–         atti, dichiarazioni o scritti idonei ad istigare al mancato rispetto delle regole sportive e di Lega;

–         atti, dichiarazioni o scritti che si pongano in qualsiasi modo in contrasto con i principi di lealtà e correttezza sportiva.

L’atleta è inoltre e comunque tenuto al rispetto delle norme di comportamento stabilite dalla FIP nei propri regolamenti.

Art. 14 – Tutela sanitaria (Commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10)

In costanza di rapporto, ovvero anche successivamente alla scadenza del contratto qualora si tratti delle conseguenze di infortuni o stati patologici che siano derivati dalla pratica agonistica e siano insorti durante il rapporto contrattuale, la società è tenuta a garantire all’atleta una completa e qualificata assistenza sanitaria tramite il Servizio sanitario, per quanto previsto, ovvero tramite strutture private e/o della società stessa, e ad assumersene i costi per la parte non coperta dal Servizio sanitario.

Qualora l’atleta non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla società, quest’ultima sarà tenuta a concorrere alle relative spese sostenute dall’atleta stesso in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare una assistenza qualificata secondo le circostanze. Per quanto riguarda l’assistenza riabilitativa conseguente ad infortunio od intervento chirurgico, tale concorso nelle spese sarà determinato verificando i prezzi medi praticati dai tre maggiori centri specialistici e di riabilitazione siti in Italia.

Prima dell’inizio dell’attività, la società è tenuta a sottoporre l’atleta ad una visita di controllo per l’accertamento dell’idoneità alla pratica agonistica, così come stabilito dalla vigente normativa.

La società può sottoporre l’atleta ad ulteriori viste di controllo, anche specialistiche, in relazione alle esigenze della pratica agonistica. In ogni caso tali visite di controllo dovranno essere, per quanto possibile, non ripetitive di radiazioni Roentgen e non invasive.

L’atleta deve tutelare in ogni circostanza la propria integrità fisica e psicofisica attraverso una condotta di vita sana e consona ad uno sportivo professionista. In caso di malattie, indisposizioni o infortuni, l’atleta deve darne immediata comunicazione alla società e mettersi a disposizione del personale medico della società stessa.

L’atleta è tenuto a mantenere in ogni circostanza una dieta equilibrata. L’atleta è inoltre tenuto a rispettare le prescrizioni dietetiche ed i menu stabiliti dai medici della società.

È vietato l’uso anche occasionale di sostanze psicotrope e di sostanze o metodi doping, il cui elenco con relativi aggiornamenti verrà affisso dalla società nelle bacheche situate nei luoghi di allenamento. La GIBA curerà in ogni caso l’opportuna diffusione presso gli atleti di tali elenchi.

In caso di disaccordo sul tipo di trattamento medico, chirurgico o riabilitativo da adottare, la società che non intenda accettare la proposta terapeutica, altrimenti vincolante, formulata dall’atleta può richiedere l’esecuzione di perizia collegiale medica. A tal fine la società deve comunicare a mezzo raccomandata la nomina del suo perito invitando l’atleta a nominare il proprio entro tre giorni sempre a mezzo raccomandata. L’eventuale rifiuto di tale nomina determina l’automatica riduzione a sei mesi del periodo di comporto di cui all’articolo 24.1 del presente accordo.

Il collegio peritale medico è composto da tre membri: i primi due nominati dalle parti con le modalità di cui al comma precedente ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti o dai rispettivi periti entro tre giorni o, in mancanza di accordo entro tale termine, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio peritale stabilisce a maggioranza la proposta terapeutica più opportuna per la salute dell’atleta. L’atleta è tenuto a collaborare lealmente con il collegio peritale, sottoponendosi a tutti gli accertamenti da questo stabiliti per l’espletamento dell’incarico; l’eventuale rifiuto costituisce inadempimento grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 26.11 del presente accordo. Il compenso dei periti è determinato a norma degli articoli 49 e seguenti del d.p.r. n. 115 del 2002 ed è posto a carico della società, ad eccezione delle spese e del compenso del perito nominato dall’atleta che rimangono a totale carico di quest’ultimo.

La società è obbligata ad accettare la determinazione del collegio peritale. Qualora l’atleta non intenda accettarla, o comunque non si sottoponga al trattamento terapeutico indicato, il periodo di comporto di cui all’art. 24.1 del presente accordo si intende ridotto a sei mesi.

 

Art. 15 – Abbigliamento (Commi 1, 2, 3 e 4)

Durante le sedute di allenamento e le competizioni, l’atleta è tenuto ad indossare gli indumenti sportivi forniti dalla società in misura adeguata al bisogno.

Se richiesto, l’atleta è tenuto ad indossare la divisa sociale nell’entrata ed uscita dagli impianti di gioco in occasione di competizioni, nonché in occasione di manifestazioni ufficiali. Non può utilizzare la divisa sociale in occasioni o per scopi diversi da quelli previsti.

L’atleta è custode di tutto il materiale fornitogli dalla società e ne risponde in caso di perdita o deterioramento che non siano dovuti al normale uso o a cause di forza maggiore.

Salvo diverso specifico accordo, l’atleta deve utilizzare le scarpe da gioco che la società è tenuta a consegnargli.

 

Art. 16 – Rapporti con i mezzi di comunicazione (Commi 1, 2 e 3)

Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto di critica, nel corso di interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, l’atleta in nessun caso potrà esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che possano risultare comunque lesivi della società, della FIP o della Lega, e relativi dirigenti, dipendenti, collaboratori e tesserati.

I dirigenti responsabili della società, allo stesso modo, non possono in alcun caso esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa che possano risultare comunque lesivi del decoro e della professionalità dell’atleta.

L’atleta, salvo gravi e fondati motivi, non può rifiutare di sottoporsi ad interviste in occasione degli avvenimenti sportivi e nelle altre occasioni stabilite dalla società, in tale ultimo caso a condizione che gliene sia dato ragionevole preavviso.

 

Art. 17 – Altre attività lavorative o sportive (Commi 1 e 2)

L’atleta non può svolgere alcuna attività lavorativa od imprenditoriale incompatibile con l’esercizio della pratica sportiva agonistica. È tenuto in ogni caso a dare preventiva comunicazione alla società di qualunque attività lavorativa od imprenditoriale egli svolga o intenda svolgere in costanza di rapporto.

L’atleta non può svolgere alcun genere di attività sportiva agonistica né attività sportive ad elevato indice di rischio senza il preventivo assenso scritto della società. Per attività sportive ad elevato indice di rischio si intendono, esemplificativamente: sci, sci d’acqua, volo a motore o a vela, paracadutismo, attività subacquee, alpinismo, motociclismo, ed in genere le attività definite tali dalla polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni.

 

 

Art. 19 – Sanzioni federali (Commi 1, 2 e 3)

L’atleta, in quanto tesserato, è soggetto a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare federale.

Se richiesto dalla società, l’atleta è tenuto a ricorrere avverso squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati dalla FIP, dalla FIBA o dall’ULEB. In tal caso la società si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione all’atleta, questi ha comunque diritto di proporre eventuale ricorso a proprie spese e cura.

In caso di squalifica convertita in sanzione pecuniaria, l’atleta sarà tenuto a rifondere alla società l’intera somma che quest’ultima sia tenuta a corrispondere a tale titolo alla FIP. Se per qualunque motivo la squalifica deve essere o comunque viene effettivamente scontata, il compenso fisso annuale verrà decurtato del 2,5% per ogni giornata di squalifica, previa comunicazione scritta all’atleta entro dieci giorni da quello in cui la squalifica viene scontata. La mancata comunicazione nei termini fa decadere la società dal diritto alla decurtazione del compenso.

 

Art. 23 – Contratti pubblicitari (Commi 1, 2 e 3)

La società ha diritto di sfruttare economicamente, in ogni forma lecita, l’immagine dell’atleta in quanto facente parte della squadra ed in quanto portatore delle sue uniformi, in abbinamento o meno con marchi o prodotti di ogni genere, sia nel contesto di incontri o sedute di allenamento sia al di fuori di tale contesto in occasione di visite ufficiali di squadra, senza che a questo titolo l’atleta possa vantare alcun compenso aggiuntivo o indennizzo di alcun genere. La società non potrà richiedere all’atleta prestazioni pubblicitarie individuali diverse.

All’atleta è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti pubblicitari individuali nel rispetto delle seguenti due essenziali condizioni:

–         i marchi o prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con quelli degli sponsor e fornitori ufficiali della società e dello sponsor ufficiale della Lega, salva specifica autorizzazione scritta, rispettivamente, della società stessa e della Lega;

–         la pubblicità non dovrà richiamare i colori o in genere gli elementi distintivi della società o di altre società sportive di pallacanestro di serie “A”, o confondibili con essi, e comunque l’atleta non dovrà indossare l’uniforme di gioco della società.

Sono sempre salvi diversi accordi.

 

DISCIPLINA

Art. 26 – Sanzioni disciplinari (Commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12)

Nei confronti dell’atleta che sia venuto meno ai propri doveri verso la società possono essere disposte, osservando la proporzione con la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:

–         richiamo verbale

–         richiamo scritto

–         multa mediante trattenuta sulla retribuzione

–         sospensione dall’attività, anche nella forma dell’esclusione dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato

–         licenziamento per giusta causa.

Ai fini della recidiva si può tenere conto unicamente delle infrazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva.

In nessun caso potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione al mancato conseguimento di risultati da parte della squadra o al rendimento dell’atleta non conforme all’aspettativa della società.

Le parti concordano che, in osservanza dell’articolo 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, le società sono tenute ad affiggere in luogo visibile all’atleta le norme interne di comportamento, se esistenti, con le eventuali relative sanzioni, nonché, in ogni caso, il “codice disciplinare” nel quale devono essere riportati gli articoli 2104, 2105, 2106 del codice civile, l’articolo 7 dello statuto dei lavoratori, le norme di questo contratto relative ai doveri generali e specifici degli atleti e alla disciplina (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28).

Richiamo verbale e richiamo scritto

Sono sanzionate con il richiamo verbale le infrazioni più lievi.

Si applica il richiamo scritto in caso di recidiva nella stessa infrazione, od in infrazione della stessa indole, su cui vi sia stato richiamo verbale.

Multa

Le parti riconoscono che il limite della multa stabilito in via generale nella misura massima di 4 ore di retribuzione dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori è ineffettivo e non confacente alla realtà della pallacanestro di Serie A; di conseguenza concordano una deroga a tale norma di legge. Per “ora di retribuzione” deve intendersi 1/200 (un duecentesimo) del compenso annuo spettante all’atleta in base al contratto.

La misura massima della multa non deve superare le 4 ore della retribuzione base così ridefinita e quindi i 2/100 (due centesimi) del detto compenso. In caso di reiterazione di multe per le medesime infrazioni, l’entità di queste non potrà superare, nella stagione sportiva, 1/10 (un decimo) del compenso spettante all’atleta.

Sospensione dall’attività ed esclusione dagli allenamenti o dalla preparazione della prima squadra

La sospensione dall’attività e dalla retribuzione non può essere disposta per una durata superiore a dieci giorni.

In caso di recidiva in infrazioni già punite con la multa, si applica in aggiunta alla multa la sanzione della esclusione fino a tre mesi dagli allenamenti o dalla preparazione della prima squadra.

Licenziamento per giusta causa

Ferme le regole di diritto comune sulla giusta causa, il licenziamento può essere deliberato nei seguenti ulteriori tassativi casi:

–         uso di sostanze o metodi doping

–         uso di sostanze psicotrope

–         frode sportiva

–         condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato

–         infortunio o malattia dovuti a condotta sregolata dell’atleta o a sua colpa grave, che dia luogo ad una inabilità di durata superiore ad un mese

–         squalifica o squalifiche che, nell’insieme di una stagione, superi le dieci giornate di competizioni ufficiali

–         assenza ingiustificata a più di una gara nel corso della stagione

–         grave e ripetuto inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto.

Clausola penale

In ogni caso, qualora l’atleta interrompa ingiustificatamente l’esecuzione del contratto, dichiarando per iscritto anche tramite il proprio procuratore che non intende più rendere ulteriormente le prestazioni contrattuali a lui facenti carico, ovvero in concreto non rendendole per un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni, la società avrà diritto di esigere dall’atleta medesimo, a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro corrispondente a sei mensilità del compenso fisso, salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno secondo le norme comuni. Resta ovviamente salva la possibilità per la società di procedere al licenziamento a norma del comma precedente od alla irrogazione di una diversa sanzione disciplinare.

 

Art. 27 – Contravvenzione ai doveri stabiliti dall’articolo 13.6 del presente accordo (Commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6)

Nei confronti dell’atleta che sia venuto meno ai doveri stabiliti dall’articolo 13.6 del presente possono essere disposte le seguenti sanzioni disciplinari:

a)      il richiamo e, secondo la gravità, l’ammonimento con diffida, nel caso in cui non siano riscontrati né dolo né colpa grave;

b)      la sanzione pecuniaria semplice, nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata con il richiamo o l’ammonimento con diffida;

c)      la sanzione pecuniaria aggravata nel caso di dolo o colpa grave, oppure nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata. Concorrendo le due ipotesi la sanzione può arrivare fino ad un massimo del doppio previsto.

La sanzione pecuniaria semplice comporta l’obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 1/100 (un centesimo) del compenso annuo spettante all’atleta.

La sanzione pecuniaria aggravata comporta l’obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 2/100 (due centesimi) del compenso annuo spettante all’atleta.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

a)       alla entità, alla gravità ed alla eventuale durata dell’infrazione;

b)       al pregiudizio materiale, morale o di immagine che la condotta sanzionata ha arrecato alla Lega, alle altre società associate, a terzi o, in generale, allo sport della pallacanestro;

c)       alle circostanze aggravanti, quali in particolare:

–              la recidiva per infrazioni della stessa o di analoga natura;

–              la recidiva per infrazioni anche di altra natura commesse nel corso della stagione sportiva in corso o di quella precedente;

–              l’aver commesso l’infrazione per eseguirne o occultarne un’altra;

–              l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione;

d)       alle circostanze attenuanti, quali in particolare:

–              il ravvedimento spontaneo prima dell’inizio della procedura disciplinare;

–              l’opera svolta per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della infrazione;

–              l’aver agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui;

–              non aver mai subito sanzioni.

Non può essere invocato quale causa di giustificazione o circostanza attenuante l’affidamento eventualmente generato da mancate sanzioni, o sanzioni lievi, per casi precedenti.

Le società sono tenute nei confronti della Lega al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli atleti in solido con il responsabile e con diritto di regresso verso quest’ultimo.

 

Art. 28 – Procedimento disciplinare (Commi 1, 2, 3, 4 e 5)

Qualora la società intenda irrogare una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale, deve entro cinque giorni dalla conoscenza del fatto contestare per iscritto all’atleta i fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni, invitandolo a discolparsi o ad addurre le sue difese – anche tramite un rappresentante munito di mandato scritto, o tramite la GIBA, se iscritto, in quest’ultimo caso senza necessità di specifico mandato  entro un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della suddetta contestazione di addebito.

Se non sceglierà di far pervenire le sue controdeduzioni e difese per iscritto nel termine stabilito a sua difesa, l’atleta potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentito oralmente, anche con l’assistenza di un suo rappresentante.

La società potrà deliberare la sanzione nei cinque giorni successivi a quello in cui ha sentito l’atleta o ha ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei cinque giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro ulteriori cinque giorni la decisione all’atleta.

Contro la sanzione irrogata l’atleta potrà ricorrere al CPCA. Il ricorso non sospende l’esecuzione della sanzione.

Le sanzioni di cui all’articolo 27 sono deliberate dal CPCA su proposta del Presidente della Lega, che a tal fine attiva il relativo procedimento arbitrale, previa contestazione all’atleta, in forma scritta, dei fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni. L’atleta incolpato esercita il proprio diritto di difesa con le modalità e termini previsti dalla procedura arbitrale.

 

Un rappresentante Legale della Società

 

Luogo, Data