Di seguito puoi visionare l’accordo collettivo giocatori professionsiti – Serie A
ACCORDO COLLETTIVO “GIOCATORI PROFESSIONISTI 2003"
Tra:
– FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO – LEGA SOCIETÀ DI PALLACANESTRO SERIE A – GIBA – GIOCATORI ITALIANI BASKET ASSOCIATI Sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell’articolo 4 della legge n. 91 del 1981 è stato stipulato il seguente accordo collettivo di lavoro con predisposizione del relativo contratto-tipo.
PREMESSA
1. Campo di applicazione e durata dell’accordo
1.1 Il presente accordo disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro fra le società sportive professionistiche di pallacanestro di serie A, da una parte, e i giocatori professionisti di pallacanestro per tali società anche temporaneamente tesserati, dall’altra. 1.2 Ha durata triennale e vigenza dalla stagione 2003/2004 fino alla stagione 2005/2006, salvo le disposizioni di cui agli articoli 2, 3.2, 4.1, 5.2 e 20.4 che saranno applicate a decorrere dalla stagione 2004/2005.
RAPPORTI ECONOMICI E SINDACALI
2. Retribuzione minima
2.1 A partire dalla stagione 2004/2005, sono previsti i seguenti minimi di compenso:
– per gli atleti che nell’anno nel quale inizia la stagione compiono fino a ventuno anni di età: euro 19.000,00 (diciannovemila);
– per gli atleti che nell’anno nel quale inizia la stagione compiono fino a ventisei anni di età: euro 21.000,00 (ventunomila);
– per tutti gli altri atleti: euro 25.000,00 (venticinquemila).
2.2 In caso di contratti pluriennali al minimo, si dovrà tenere conto delle fasce di età come sopra indicate.
2.3 Ove dai regolamenti federali sia consentito considerare “giovane di serie” anche l’atleta che abbia superato il diciannovesimo anno d’età, la retribuzione minima è prevista nel modo che segue:
– per l’atleta giovane di serie che nell’anno nel quale inizia la prima stagione da professionista compie diciannove anni, il contratto può avere durata fino a cinque anni e la retribuzione minima segue il criterio di cui ai precedenti due commi;
– per l’atleta giovane di serie che nell’anno nel quale inizia la prima stagione da professionista compie venti anni, il contratto può avere durata fino a quattro anni e la retribuzione minima subirà un incremento del 20% del valore di quella iniziale, per ciascun anno di contratto successivo alprimo;
– per l’atleta giovane di serie che nell’anno nel quale inizia la prima stagione da professionista compie ventuno anni, il contratto può avere durata fino a tre anni e la retribuzione minima subirà un incremento del 50% del valore di quella iniziale, per ciascun anno di contratto successivo al primo.
2.4 Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo saranno adeguati all’incremento del costo della vita secondo gli indici ISTAT all’inizio di ciascuna stagione successiva a quella 2004/2005.
3. Fondo di fine carriera
3.1 I giocatori professionisti fruiranno delle prestazioni erogate da un apposito “Fondo volontario di fine carriera”, secondo le disposizioni previste nello statuto del Fondo medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, settimo comma, della legge n. 91 del 1981.
3.2 Il Fondo sarà alimentato dai versamenti effettuati dalle società e dagli atleti in proporzione all’ammontare del compenso globale lordo annuo percepito dal giocatore, con il massimale di euro 60.000,00 (sessantamila) da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT all’inizio di ciascuna stagione successiva a quella 2003/2004, applicando le seguenti aliquote:
– 6,25% a carico della società;
– 1,25% a carico dell’atleta.
3.3 Le quote a carico della società dovranno essere versate al Fondo alle stesse date convenute per la erogazione dei ratei di retribuzione, in rapporto all’ammontare degli stessi, unitamente alle quote a carico del giocatore, previa contestuale ritenuta sul rateo di retribuzione del periodo. Qualora la retribuzione sia superiore al massimale di cui al punto 3.2., il contributo mensilmente dovuto deve essere comunque calcolato sull’intero ammontare dei ratei mensili di retribuzione, a partire dal primo, fino al raggiungimento del massimale annuo.
3.4 Le eventuali integrazioni dovute alla corresponsione di premi saranno riscosse in unica soluzione entro il 10 luglio, sia per quanto riguarda la quota a carico della società, sia per quanto riguarda la quota a carico dell’atleta, quest’ultima mediante trattenuta sull’importo dei premi corrisposti. 3.5 Per quanto non previsto dal presente contratto, un regolamento adottato dagli organismi di gestione del Fondo disciplina la raccolta delle quote del Fondo medesimo. 3.6 I versamenti effettuati a favore del Fondo a norma del presente articolo sono ad ogni effetto sostitutivi di ogni prestazione, indennità o trattamento cui il giocatore professionista abbia o possa avere altrimenti diritto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile.
4. Assicurazione obbligatoria
4.1 Fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 8 della legge n. 91 del 1981, la copertura assicurativa (INAIL e/o assicurazione privata integrativa) dovrà riconoscere complessivamente i seguenti massimali a decorrere dalla stagione 2004/2005: – euro 150.000,00 (centocinquantamila) in caso di morte; – euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) in caso di invalidità permanente, con tabella specifica e franchigia del 5%. 4.2 I massimali assicurativi sono convenuti in misura uguale per tutti i giocatori titolari di contratto professionistico, a prescindere dal valore dei singoli contratti e devono essere rivalutati secondo gli
indici ISTAT all’inizio di ciascuna stagione sportiva successiva a quella 2004/2005. 4.3 In nessun caso, neppure per brevi periodi di tempo o per allenamenti, è consentita l’utilizzazione di giocatori non coperti da assicurazione.
5. Attività sindacale
5.1. Previo accordo con la Lega in ordine alla data, le società debbono consentire agli atleti la partecipazione all’assemblea annuale della GIBA.
5.2. Ove l’atleta ne faccia richiesta, la società è tenuta a trattenere dal primo rateo di retribuzione, ed è quindi obbligata a versare contestualmente alla GIBA, la quota associativa sindacale dovuta dall’atleta medesimo, nella misura che verrà specificata dalla GIBA stessa. A tal fine nel modulo del contratto individuale sarà prevista una apposita delega che l’atleta potrà sottoscrivere, nel rispetto della libertà sindacale.
6. Consultazioni periodiche e dichiarazione di intenti
Le parti collettive contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, con appositi incontri, per valutare e risolvere congiuntamente gli eventuali problemi di applicazione ed interpretazione del presente accordo, nonché per studiarne le eventuali modificazioni ed integrazioni. A tal fine verrà costituita una Commissione paritetica composta da quattro membri, due nominati dalla Lega e due dalla GIBA, che opererà secondo le modalità che saranno concordate dalle parti collettive contraenti.
7. Fondo di garanzia e solidarietà
7.1 Viene istituito un “Fondo di garanzia e solidarietà per giocatori professionisti di pallacanestro” finalizzato alla devoluzione di sussidi a favore degli atleti ai quali non sia corrisposto regolarmente il compenso, ingaggiati da società professionistiche che siano state dichiarate morose a norma delle vigenti disposizioni federali o che siano state dichiarate fallite.
7.2 Il Fondo di garanzia sarà alimentato con versamenti di pari importo della Lega e del Fondo di fine rapporto. Fino al raggiungimento di un importo di euro 192.000,00 (centonovantaduemila), la Lega ed il Fondo di fine rapporto concorreranno, ciascuno, con una contribuzione annua di euro 16.000,00 (sedicimila) da versarsi all’inizio di ogni stagione sportiva. Una volta che il Fondo di garanzia avrà raggiunto il suddetto importo di euro 192.000,00 (centonovantaduemila) potranno essere richiesti ulteriori versamenti unicamente per integrare il Fondo medesimo, in ogni caso entro l’importo annuale massimo di euro 16.000,00 (sedicimila).
7.3 I sussidi di cui all’articolo 7.1 sono erogati su richiesta dell’atleta, qualora sia risultato infruttuoso od insufficiente il ricorso agli altri strumenti di tutela e pagamento previsti nel presente accordo, ovvero immediatamente nel caso di dichiarazione di fallimento della società. 7.4 Il sussidio spettante a ciascun atleta ammonta ad una mensilità del compenso fisso contrattuale con un massimale di euro 3.000,00 (tremila) mensili ed è erogato per un periodo massimo di tre mesi consecutivi.
7.5 L’erogazione del sussidio avviene nei limiti della capienza, in quel momento, del Fondo. Indipendentemente dalla data di presentazione delle singole richieste, tutti gli atleti tesserati per la medesima società concorrono in condizioni di parità sulla somma disponibile alla data della dichiarazione di morosità o fallimento, per la o le mensilità di sussidio spettanti fino al mese in cui dovesse essere dichiarata morosa o fallita una ulteriore società; da quel momento, per la o le successive mensilità di sussidio, gli atleti della società anteriormente dichiarata morosa o fallita concorrono in condizioni di parità con quelli della società successivamente dichiarata morosa o
fallita; e così via nel caso di successive dichiarazioni di morosità o fallimento, sempre fino ad esaurimento delle disponibilità del Fondo. In tale ultima ipotesi, i sussidi ancora dovuti vengono erogati nella stagione immediatamente successiva, sempre nei limiti della capienza, in quel momento, del Fondo.
7.6 Per l’importo dei sussidi erogati, il Fondo si surroga nei diritti degli atleti nei confronti delle rispettive società e loro eventuali garanti o aventi causa. 7.7 Entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo verrà predisposto ed approvato dalle parti collettive contraenti un apposito regolamento di funzionamento del Fondo di garanzia, che ne preveda l’amministrazione da parte degli organi del già costituito Fondo di fine rapporto come una “gestione autonoma” di quest’ultimo.
IL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
8. Costituzione del rapporto
8.1 Il rapporto fra l’atleta e la società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge n. 91 del 1981, deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta, in cinque originali anche a ricalco, utilizzando gli appositi stampati conformi al modello allegato al presente accordo.
8.2 Due degli originali sono consegnati all’atleta all’atto della stipula. Entro cinque giorni dalla stipula la società deposita gli altri tre originali del contratto presso la Lega, che provvede immediatamente ad inoltrarne uno alla FIP ed uno alla GIBA Il deposito costituisce condizione di efficacia del contratto. Qualora la società non vi provveda, l’atleta può procedere al deposito in Lega entro trenta giorni dalla stipula. Decorso inutilmente anche tale termine, il contratto rimane definitivamente privo di efficacia. Dell’avvenuto deposito la Lega dà atto mediante restituzione al depositante di copia fotostatica, opportunamente vistata e datata.
8.3 Sono nulle ed improduttive di effetto le pattuizioni aventi ad oggetto la prestazione di lavoro subordinato sportivo non risultanti dal contratto depositato. Qualunque modificazione o rettifica non produce effetto che dal giorno dell’avvenuto deposito in Lega, da effettuarsi comunque nei termini previsti dall’articolo 8.2. Sono altresì nulle ed improduttive di effetto le pattuizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del presente accordo.
8.4 La determinazione dei premi individuali o collettivi, successiva alla stipula del contratto individuale, deve risultare da apposito atto da depositarsi presso la Lega entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione. L’eventuale pattuizione di premi collettivi è valida e vincolante anche con la sottoscrizione della società e del solo capitano della squadra.
8.5 In caso di difformità, il testo contrattuale in lingua italiana prevale ad ogni effetto sulle eventuali traduzioni in altra lingua.
9. Trattative precontrattuali
Nella conduzione delle trattative, la società e l’atleta, oltre che gli eventuali procuratori, devono comportarsi non solo secondo le ordinarie norme di correttezza e buona fede, ma altresì secondo i valori di lealtà e fair play che sono propri dello sport.
10. Durata del contratto
10.1 La durata del rapporto contrattuale è rapportata alla stagione sportiva, con ciò intendendosi il periodo di tempo dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Gli effetti del contratto approvato decorrono dalla data del deposito in Lega.
10.2 Il rapporto contrattuale non può avere una durata superiore alle cinque stagioni sportive, salvo quanto previsto all’articolo 10.4, e viene a scadenza il 30 giugno dell’ultima delle stagioni sportive per cui è stipulato,
10.3 Sono vietate le pattuizioni di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dell’atleta per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.
10.4 La durata massima del contratto professionistico stipulato da atleta “giovane di serie” diminuisce proporzionalmente all’aumentare della età dello stesso: per l’atleta giovane di serie che stipula il primo contratto da professionista nell’anno nel quale compie venti anni, la durata massima non può superare i quattro anni; per l’atleta giovane di serie che stipula il primo contratto da professionista nell’anno nel quale compie ventuno anni, la durata massima del contratto non può superare i tre anni.
11. Doveri della società
11.1 La società si obbliga a coadiuvare il giocatore nel mantenimento della migliore efficienza fisica e sportiva, fornendo attrezzature idonee alla sua preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il giocatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione con la prima squadra, salvo il disposto dell’articolo 27.10 del presente accordo.
11.2 La società è tenuta agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 624 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. Diritto allo studio e formazione culturale dei giocatori “giovani di serie”
12.1 La società, compatibilmente con le esigenze dell’attività sportiva agonistica, deve agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione ai relativi esami degli atleti “giovani di serie” che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.
12.2 La società deve inoltre favorire, in armonia con le aspirazioni degli atleti cui è legata da rapporto contrattuale, opportune iniziative volte al miglioramento del loro livello culturale.
13. Doveri del giocatore
13.1 L’atleta si obbliga a prestare con carattere di continuità e con vincolo di subordinazione la sua attività di giocatore professionista di pallacanestro a favore della società, partecipando alle gare del Campionato, della Coppa Italia, della Supercoppa, delle Coppe internazionali, dell’All Star Game, nonché alle competizioni e tornei amichevoli, secondo gli impegni stagionali della società.
13.2 L’atleta è tenuto ad eseguire la prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione di mezzi e persone approntata dalla società, fornendo una leale collaborazione formale e sostanziale a dirigenti, tecnici, medici sociali e compagni di squadra, e finalizzando il proprio comportamento al massimo rendimento agonistico individuale e di squadra. Deve in particolare rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite dalla società per il raggiungimento degli scopi agonistici prefissati.
13.3 L’atleta è tenuto a partecipare a tutti gli allenamenti e ritiri, nelle ore e luoghi fissati dalla società. Se infortunato o malato, deve comunque presenziare agli allenamenti dei compagni di squadra, salvo giustificata impossibilità e salvo diversa prescrizione del medico sociale.
13.4 L’atleta deve mantenere in ogni situazione, sia dentro che fuori dal campo di gioco, un comportamento non solo consono agli standard del buon cittadino, ma altresì improntato a correttezza, onestà, professionalità e fair play. È tenuto ad uniformarsi alle specifiche prescrizioni impartite dalla società relative alla condotta di vita, fermo restando che tali prescrizioni devono essere giustificate da esigenze proprie dell’attività sportiva professionistica e devono comunque rispettare la dignità umana.
13.5 L’atleta è altresì tenuto a sottoscrivere per accettazione e rispettare le eventuali norme interne di comportamento stabilite dalla società, copia delle quali deve essere consegnata all’atleta. Resta inteso che tali norme interne non possono in alcun modo porsi in contrasto con i principi generali dell’ordinamento statale e sportivo e con quelli sanciti dal presente accordo né risultare vessatorie o ingiustificatamente limitative della libertà individuale.
13.6 L’atleta è in ogni caso tenuto ad astenersi dal porre in essere:
– atti, dichiarazioni o comportamenti lesivi dell’immagine o degli interessi della Lega o dei suoi organi; – atti, dichiarazioni o scritti che denigrino la Lega o i suoi organi; – atti, dichiarazioni o scritti idonei ad istigare al mancato rispetto delle regole sportive e di Lega; – atti, dichiarazioni o scritti che si pongano in qualsiasi modo in contrasto con i principi di lealtà e correttezza sportiva.
13.6 L’atleta è inoltre e comunque tenuto al rispetto delle norme di comportamento stabilite dalla FIP nei propri regolamenti.
14. Tutela sanitaria
14.1 In costanza di rapporto, ovvero anche successivamente alla scadenza del contratto qualora si tratti delle conseguenze di infortuni o stati patologici che siano derivati dalla pratica agonistica e siano insorti durante il rapporto contrattuale, la società è tenuta a garantire all’atleta una completa e qualificata assistenza sanitaria tramite il Servizio sanitario, per quanto previsto, ovvero tramite strutture private e/o della società stessa, e ad assumersene i costi per la parte non coperta dal Servizio sanitario.
14.2 Qualora l’atleta non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla società, quest’ultima sarà tenuta a concorrere alle relative spese sostenute dall’atleta stesso in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare una assistenza qualificata secondo le circostanze. Per quanto riguarda l’assistenza riabilitativa conseguente ad infortunio od intervento chirurgico, tale concorso nelle spese sarà determinato verificando i prezzi medi praticati dai tre maggiori centri specialistici e di riabilitazione siti in Italia.
14.3 Prima dell’inizio dell’attività, la società è tenuta a sottoporre l’atleta ad una visita di controllo per l’accertamento dell’idoneità alla pratica agonistica, così come stabilito dalla vigente normativa.
14.4 La società può sottoporre l’atleta ad ulteriori viste di controllo, anche specialistiche, in relazione alle esigenze della pratica agonistica. In ogni caso tali visite di controllo dovranno essere, per quanto possibile, non ripetitive di radiazioni Roentgen e non invasive.
14.5 L’atleta deve tutelare in ogni circostanza la propria integrità fisica e psicofisica attraverso una condotta di vita sana e consona ad uno sportivo professionista. In caso di malattie, indisposizioni o infortuni, l’atleta deve darne immediata comunicazione alla società e mettersi a disposizione del personale medico della società stessa.
14.6 L’atleta è tenuto a mantenere in ogni circostanza una dieta equilibrata. L’atleta è inoltre tenuto a rispettare le prescrizioni dietetiche ed i menu stabiliti dai medici della società.
14.7 È vietato l’uso anche occasionale di sostanze psicotrope e di sostanze o metodi doping, il cui elenco con relativi aggiornamenti verrà affisso dalla società nelle bacheche situate nei luoghi di allenamento. La GIBA curerà in ogni caso l’opportuna diffusione presso gli atleti di tali elenchi.
14.8 In caso di disaccordo sul tipo di trattamento medico, chirurgico o riabilitativo da adottare, la società che non intenda accettare la proposta terapeutica, altrimenti vincolante, formulata dall’atleta può richiedere l’esecuzione di perizia collegiale medica. A tal fine la società deve comunicare a mezzo raccomandata la nomina del suo perito invitando l’atleta a nominare il proprio entro tre giorni sempre a mezzo raccomandata. L’eventuale rifiuto di tale nomina determina l’automatica riduzione a sei mesi del periodo di comporto di cui all’articolo 24.1 del presente accordo.
14.9 Il collegio peritale medico è composto da tre membri: i primi due nominati dalle parti con le modalità di cui al comma precedente ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle parti o dai rispettivi periti entro tre giorni o, in mancanza di accordo entro tale termine, dal Presidente del Tribunale di Bologna. Entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio peritale stabilisce a maggioranza la proposta terapeutica più opportuna per la salute dell’atleta. L’atleta è tenuto a collaborare lealmente con il collegio peritale, sottoponendosi a tutti gli accertamenti da questo stabiliti per l’espletamento dell’incarico; l’eventuale rifiuto costituisce inadempimento grave ai sensi e per gli effetti dell’art. 26.11 del presente accordo. Il compenso dei periti è determinato a norma degli articoli 49 e seguenti del d.p.r. n. 115 del 2002 ed è posto a carico della società, ad eccezione delle spese e del compenso del perito nominato dall’atleta che rimangono a totale carico di quest’ultimo.
14.10 La società è obbligata ad accettare la determinazione del collegio peritale. Qualora l’atleta non intenda accettarla, o comunque non si sottoponga al trattamento terapeutico indicato, il periodo di comporto di cui all’art. 24.1 del presente accordo si intende ridotto a sei mesi.
15. Abbigliamento
15.1 Durante le sedute di allenamento e le competizioni, l’atleta è tenuto ad indossare gli indumenti sportivi forniti dalla società in misura adeguata al bisogno.
15.2 Se richiesto, l’atleta è tenuto ad indossare la divisa sociale nell’entrata ed uscita dagli impianti di gioco in occasione di competizioni, nonché in occasione di manifestazioni ufficiali. Non può utilizzare la divisa sociale in occasioni o per scopi diversi da quelli previsti. 15.3 L’atleta è custode di tutto il materiale fornitogli dalla società e ne risponde in caso di perdita o deterioramento che non siano dovuti al normale uso o a cause di forza maggiore.
15.4 Salvo diverso specifico accordo, l’atleta deve utilizzare le scarpe da gioco che la società è tenuta a consegnargli.
16. Rapporti con i mezzi di comunicazione
16.1 Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ed il diritto di critica, nel corso di interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, l’atleta in nessun caso potrà esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che possano risultare comunque lesivi della società, della FIP o della Lega, e relativi dirigenti, dipendenti, collaboratori e tesserati.
16.2 I dirigenti responsabili della società, allo stesso modo, non possono in alcun caso esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa che possano risultare comunque lesivi del decoro e della professionalità dell’atleta. 16.3 L’atleta, salvo gravi e fondati motivi, non può rifiutare di sottoporsi ad interviste in occasione degli avvenimenti sportivi e nelle altre occasioni stabilite dalla società, in tale ultimo caso a condizione che gliene sia dato ragionevole preavviso.
17. Altre attività lavorative o sportive
17.1 L’atleta non può svolgere alcuna attività lavorativa od imprenditoriale incompatibile con l’esercizio della pratica sportiva agonistica. È tenuto in ogni caso a dare preventiva comunicazione alla società di qualunque attività lavorativa od imprenditoriale egli svolga o intenda svolgere in costanza di rapporto.
17.2 L’atleta non può svolgere alcun genere di attività sportiva agonistica né attività sportive ad elevato indice di rischio senza il preventivo assenso scritto della società. Per attività sportive ad elevato indice di rischio si intendono, esemplificativamente: sci, sci d’acqua, volo a motore o a vela, paracadutismo, attività subacquee, alpinismo, motociclismo, ed in genere le attività definite tali dalla polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni.
18. Riposo e ferie
18.1 Salvi casi eccezionali, e con previsione di recupero, l’atleta ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, da effettuarsi di norma il lunedì, salvi gli impegni infrasettimanali, quelli nelle Coppe internazionali e quelli della squadra nazionale. 18.2 L’atleta ha altresì diritto durante l’anno ad un periodo di ferie di durata non inferiore a quaranta giorni di calendario.
18.3 Considerate le peculiari caratteristiche ed i calendari delle attività agonistiche della pallacanestro professionistica, le parti collettive concordano che nel periodo dal 1° al 31 luglio di ogni anno tutti i giocatori professionisti, siano o meno sotto contratto, usufruiranno di un corrispondente periodo di ferie. Sempre nell’ambito di quanto previsto nell’articolo 18.2, gli atleti usufruiranno inoltre di un ulteriore periodo di ferie di dieci giorni consecutivi di calendario decorrenti dalla domenica successiva all’ultima partita ufficiale della stagione. Le disposizioni del presente comma non riguardano gli impegni della squadra nazionale.
18.4 Salvo quanto previsto nella prima parte dell’articolo 18.1, non si darà luogo a recupero od indennizzo, in nessuna forma, dell’eventuale periodo di riposo o ferie per qualunque motivo non fruito.
19. Sanzioni federali
19.1 L’atleta, in quanto tesserato, è soggetto a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare federale.
19.2 Se richiesto dalla società, l’atleta è tenuto a ricorrere avverso squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati dalla FIP, dalla FIBA o dall’ULEB. In tal caso la società si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione all’atleta, questi ha comunque diritto di proporre eventuale ricorso a proprie spese e cura.
19.3 In caso di squalifica convertita in sanzione pecuniaria, l’atleta sarà tenuto a rifondere alla società l’intera somma che quest’ultima sia tenuta a corrispondere a tale titolo alla FIP. Se per qualunque motivo la squalifica deve essere o comunque viene effettivamente scontata, il compenso fisso annuale verrà decurtato del 2,5% per ogni giornata di squalifica, previa comunicazione scritta all’atleta entro dieci giorni da quello in cui la squalifica viene scontata. La mancata comunicazione nei termini fa decadere la società dal diritto alla decurtazione del compenso.
20. Retribuzione
20.1 La retribuzione dell’atleta, che è ragguagliata ad annualità sportiva, è costituita da:
– un compenso annuo fisso, in denaro. Gli eventuali benefit (quali ad esempio l’uso di alloggio o di autovettura) dovranno essere esplicitati in contratto e contribuiscono alla determinazione dell’ammontare del compenso annuo fisso in misura pari al costo specifico a carico della società. Se le parti concordano che all’atleta sia fornito vitto e alloggio in strutture della società, il costo di tali voci a carico dell’atleta non può comunque superare l’importo di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento);
– gli eventuali premi collettivi o individuali, in denaro.
20.2 Il compenso annuo fisso assorbe e comprende ogni emolumento, indennità o assegno cui l’atleta abbia o possa avere comunque diritto per la prestazione della propria attività sportiva, anche in relazione a riposi, ferie, permessi, trasferte, missioni, gare notturne, ritiri, od altro.
20.3 Nell’ipotesi di contratto pluriennale deve essere indicato l’ammontare della retribuzione distintamente per ciascuna stagione sportiva. È nullo il contratto privo della indicazione dell’ammontare del compenso fisso annuo per ciascuna delle annualità per le quali è stipulato. 20.4 Nel caso di retrocessione della squadra, il compenso fisso dell’atleta che abbia concluso la stagione con la squadra medesima si intende automaticamente ridotto ad un importo pari all’80% del compenso contrattuale, salvi comunque i limiti minimi di compenso vigenti. La riduzione di cui al presente comma decorre dalla stessa stagione al termine della quale si verifica la retrocessione e per quelle eventualmente successive, salvo il caso di nuova promozione in serie “A” che comporterà l’eliminazione della riduzione stessa.
20.5 Tutti gli importi devono essere pattuiti al lordo di oneri fiscali e contributivi. Sono vietate ed improduttive di effetto le pattuizioni dirette a trasferire in tutto o in parte in capo alla società o a terzi soggetti gli oneri che per legge fanno carico all’atleta. Sono parimenti vietate ed improduttive di effetto le pattuizioni dirette a trasferire in tutto o in parte in capo all’atleta o a terzi soggetti gli oneri che per legge, regolamento o accordo collettivo fanno carico alla società.
20.6 La retribuzione deve essere pattuita in euro. Se è previsto il pagamento in una moneta diversa, la società può comunque pagare in euro, a propria scelta, al corso del cambio vigente alla data del deposito del contratto od alla data di scadenza dell’obbligazione o del relativo rateo.
21. Corresponsione della retribuzione
21.1 Il compenso fisso viene corrisposto in dodici rate mensili posticipate di eguale importo scadenti il decimo giorno di ogni mese, dal 10 agosto al 10 luglio dell’anno successivo; qualora il contratto sia depositato successivamente al 10 agosto, il compenso viene frazionato in un numero minore di rate mensili, sempre di eguale importo, con decorrenza dal decimo giorno del mese
successivo a quello del deposito e fino al 10 luglio successivo.
21.2 I premi vengono corrisposti in una o più soluzioni, a discrezione della società, entro trenta giorni dal conseguimento del risultato cui il premio è collegato, e comunque entro il 10 luglio immediatamente successivo al termine della stagione sportiva alla quale si riferiscono. 21.3 Salvo diversi accordi, la retribuzione viene erogata presso il domicilio fiscale dell’atleta, così come indicato nel modulo contrattuale, o mediante bonifico bancario sul conto corrente da lui indicato.
21.4 In caso di morosità di oltre trenta giorni nel pagamento dei ratei di retribuzione, l’atleta ha diritto agli accessori di cui all’articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
22. Risoluzione per morosità
22.1 In caso di morosità per un importo corrispondente ad almeno due mensilità del compenso fisso pattuito, il giocatore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto in deroga alle ordinarie modalità procedurali.
22.2 A tal fine il giocatore, maturata per intero la suddetta morosità, deve mettere formalmente in mora la società mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma da inviarsi in copia alla Lega. La società può impedire la risoluzione effettuando il pagamento dell’importo dovuto mediante contanti o assegni circolari presso il domicilio del giocatore, o mediante bonifico bancario sul conto corrente da lui indicato, entro venti giorni dal ricevimento della messa in mora; ovvero può, entro dieci giorni da tale ricevimento, contestare la sussistenza dei presupposti della invocata risoluzione promovendo un giudizio arbitrale secondo la procedura ordinaria prevista dall’articolo 32 del presente accordo.
22.3 Qualora la società morosa non abbia effettuato il pagamento nel suddetto termine di venti giorni né abbia promosso tempestivamente il giudizio arbitrale, come previsto dal comma precedente, il contratto è dichiarato senz’altro risolto dal presidente del CPCA su richiesta dell’atleta.
22.4 La risoluzione per morosità comporta il diritto del giocatore alla corresponsione della retribuzione pattuita fino al termine della stagione sportiva in corso o, se antecedente, fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
22.5 Nel caso di giocatore che sia tesserato per società in conseguenza di cessione temporanea di contratto, la comunicazione di messa in mora deve essere inviata, con le stesse modalità e termini, anche alla società cedente il contratto a titolo temporaneo. La declaratoria di risoluzione operata dal presidente del CPCA determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria medesima, dell’originario rapporto tra società cedente e giocatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la società cedente provveda all’integrale pagamento, salvo regresso nei confronti della società cessionaria, ed entro il termine di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutti i ratei di compenso non corrisposti e già maturati, in base a quanto previsto nel contratto originario o, se inferiore, nel contratto stipulato dall’atleta con la società cessionaria morosa. In mancanza di tale pagamento, il giocatore può fare istanza al presidente del CPCA per la declaratoria di risoluzione del contratto con la società cedente, anche per le stagioni successive a quella di riferimento.
23. Contratti pubblicitari
23.1 La società ha diritto di sfruttare economicamente, in ogni forma lecita, l’immagine dell’atleta in quanto facente parte della squadra ed in quanto portatore delle sue uniformi, in abbinamento o meno con marchi o prodotti di ogni genere, sia nel contesto di incontri o sedute di allenamento sia al di fuori di tale contesto in occasione di visite ufficiali di squadra, senza che a questo titolo l’atleta possa vantare alcun compenso aggiuntivo o indennizzo di alcun genere. La società non potrà richiedere all’atleta prestazioni pubblicitarie individuali diverse.
23.2 All’atleta è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti pubblicitari individuali nel rispetto delle seguenti due essenziali condizioni: – i marchi o prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con quelli degli sponsor e fornitori ufficiali della società e dello sponsor ufficiale della Lega, salva specifica autorizzazione scritta, rispettivamente, della società stessa e della Lega;
– la pubblicità non dovrà richiamare i colori o in genere gli elementi distintivi della società o di altre società sportive di pallacanestro di serie “A”, o confondibili con essi, e comunque l’atleta non dovrà indossare l’uniforme di gioco della società.
23.3 Sono sempre salvi diversi accordi.
24. Malattie ed infortuni
24.1 In caso di malattia od infortunio, che non siano dovuti a condotta sregolata dell’atleta o comunque a cause attribuibili a sua colpa grave, compete per intero all’atleta medesimo per l’intero periodo di comporto di sette mesi e mezzo il compenso stabilito in contratto.
24.2 La società ha il diritto di assicurare il rischio dei danni che potrà subire in conseguenza dell’infortunio o malattia degli atleti per essa tesserati. Tutte le relative indennità assicurative competono in via esclusiva alla società, senza che l’atleta possa vantare alcuna pretesa a tale titolo. L’atleta è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti ai fini delle polizze assicurative stipulate dalla società a proprio favore.
24.3 Qualora l’inabilità totale per malattia od infortunio si protragga per oltre sette mesi e mezzo ed il contratto nel frattempo non sia scaduto, la società, previa comunicazione scritta all’atleta ed alla Lega, ha facoltà di corrispondere all’atleta medesimo i compensi contrattuali ridotti fino al 50%, dalla data della comunicazione fino alla cessazione dell’inabilità. In alternativa a quanto previsto nel periodo precedente, l’atleta e la società hanno diritto di ottenere la risoluzione del contratto.
24.4 Nel caso in cui il contratto prosegua ai sensi della prima parte del comma precedente, ovvero si risolva ai sensi della seconda parte di tale comma ad iniziativa della società, quest’ultima è tenuta a prestare all’atleta l’assistenza sanitaria per altri tre mesi dopo i primi sette e mezzo.
24.5 Per gli infortuni occorsi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo collettivo continua ad applicarsi il periodo di comporto di nove mesi precedentemente previsto.
25. Domiciliazione
25.1 Ai fini di qualunque comunicazione inerente quanto previsto nel presente accordo, l’atleta e la società eleggono domicilio, anche e comunque ai sensi dell’articolo 47 del codice civile, rispettivamente nei luoghi indicati nel modulo contrattuale depositato. Qualunque eventuale variazione non avrà effetto se non decorsi quindici giorni dalla comunicazione fattane per iscritto
all’altra parte e dal relativo deposito presso la Lega. 25.2 Con riferimento all’atleta, la suddetta disposizione non riguarda il periodo delle ferie estive.
25.3 Le comunicazioni relative ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato si eseguono nell’eventuale domicilio eletto con l’istanza o con il ricorso introduttivo o con la memoria difensiva; in difetto, si eseguono presso la Lega, per quanto riguarda la società, e presso la GIBA, per quanto riguarda l’atleta.
DISCIPLINA
26. Sanzioni disciplinari
26.1 Nei confronti dell’atleta che sia venuto meno ai propri doveri verso la società possono essere disposte, osservando la proporzione con la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:
– richiamo verbale
– richiamo scritto
– multa mediante trattenuta sulla retribuzione
– sospensione dall’attività, anche nella forma dell’esclusione dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato
– licenziamento per giusta causa.
26.2 Ai fini della recidiva si può tenere conto unicamente delle infrazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva.
26.3 In nessun caso potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione al mancato conseguimento di risultati da parte della squadra o al rendimento dell’atleta non conforme all’aspettativa della società. 26.4 Le parti concordano che, in osservanza dell’articolo 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, le società sono tenute ad affiggere in luogo visibile all’atleta le norme interne di comportamento, se esistenti, con le eventuali relative sanzioni, nonché, in ogni caso, il “codice disciplinare” nel quale devono essere riportati gli articoli 2104, 2105, 2106 del codice civile, l’articolo 7 dello statuto dei lavoratori, le norme di questo contratto relative ai doveri generali e specifici degli atleti e alla disciplina (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28).
Richiamo verbale e richiamo scritto
26.5 Sono sanzionate con il richiamo verbale le infrazioni più lievi.
26.6 Si applica il richiamo scritto in caso di recidiva nella stessa infrazione, od in infrazione della stessa indole, su cui vi sia stato richiamo verbale. Multa 26.7 Le parti riconoscono che il limite della multa stabilito in via generale nella misura massima di 4 ore di retribuzione dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori è ineffettivo e non confacente alla realtà della pallacanestro di Serie A; di conseguenza concordano una deroga a tale norma di legge. Per “ora di retribuzione” deve intendersi 1/200 (un duecentesimo) del compenso annuo spettante all’atleta in base al contratto.
26.8 La misura massima della multa non deve superare le 4 ore della retribuzione base così ridefinita e quindi i 2/100 (due centesimi) del detto compenso. In caso di reiterazione di multe per le medesime infrazioni, l’entità di queste non potrà superare, nella stagione sportiva, 1/10 (un
decimo) del compenso spettante all’atleta.
Sospensione dall’attività ed esclusione dagli allenamenti o dalla preparazione della prima squadra 26.9 La sospensione dall’attività e dalla retribuzione non può essere disposta per una durata superiore a dieci giorni.
26.10 In caso di recidiva in infrazioni già punite con la multa, si applica in aggiunta alla multa la sanzione della esclusione fino a tre mesi dagli allenamenti o dalla preparazione della prima squadra.
Licenziamento per giusta causa
26.11 Ferme le regole di diritto comune sulla giusta causa, il licenziamento può essere deliberato nei seguenti ulteriori tassativi casi: – uso di sostanze o metodi doping
– uso di sostanze psicotrope
– frode sportiva
– condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato
– infortunio o malattia dovuti a condotta sregolata dell’atleta o a sua colpa grave, che dia luogo ad una inabilità di durata superiore ad un mese
– squalifica o squalifiche che, nell’insieme di una stagione, superi le dieci giornate di competizioni ufficiali
– assenza ingiustificata a più di una gara nel corso della stagione
– grave e ripetuto inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto.
Clausola penale
26.12 In ogni caso, qualora l’atleta interrompa ingiustificatamente l’esecuzione del contratto, dichiarando per iscritto anche tramite il proprio procuratore che non intende più rendere ulteriormente le prestazioni contrattuali a lui facenti carico, ovvero in concreto non rendendole per un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni, la società avrà diritto di esigere dall’atleta medesimo, a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro corrispondente a sei mensilità del compenso fisso, salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno secondo le norme comuni. Resta ovviamente salva la possibilità per la società di procedere al licenziamento a norma del comma precedente od alla irrogazione di una diversa sanzione disciplinare.
27. Contravvenzione ai doveri stabiliti dall’articolo 13.6 del presente accordo
27.1 Nei confronti dell’atleta che sia venuto meno ai doveri stabiliti dall’articolo 13.6 del presente possono essere disposte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) il richiamo e, secondo la gravità, l’ammonimento con diffida, nel caso in cui non siano riscontrati né dolo né colpa grave;
b) la sanzione pecuniaria semplice, nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata con il richiamo o l’ammonimento con diffida;
c) la sanzione pecuniaria aggravata nel caso di dolo o colpa grave, oppure nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata. Concorrendo le due ipotesi la sanzione può arrivare fino ad un massimo del doppio previsto.
27.2 La sanzione pecuniaria semplice comporta l’obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 1/100 (un centesimo) del compenso annuo spettante all’atleta.
27.3 La sanzione pecuniaria aggravata comporta l’obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 2/100 (due centesimi) del compenso annuo spettante all’atleta.
27.4 Nella determinazione della sanzione si ha riguardo: a) alla entità, alla gravità ed alla eventuale durata dell’infrazione; b) al pregiudizio materiale, morale o di immagine che la condotta sanzionata ha arrecato alla Lega, alle altre società associate, a terzi o, in generale, allo sport della pallacanestro; c) alle circostanze aggravanti, quali in particolare: – la recidiva per infrazioni della stessa o di analoga natura; – la recidiva per infrazioni anche di altra natura commesse nel corso della stagione sportiva in corso o di quella precedente; – l’aver commesso l’infrazione per eseguirne o occultarne un’altra; – l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione; d) alle circostanze attenuanti, quali in particolare: – il ravvedimento spontaneo prima dell’inizio della procedura disciplinare; – l’opera svolta per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della infrazione; – l’aver agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui; – non aver mai subito sanzioni. 27.5 Non può essere invocato quale causa di giustificazione o circostanza attenuante l’affidamento eventualmente generato da mancate sanzioni, o sanzioni lievi, per casi precedenti.
27.6 Le società sono tenute nei confronti della Lega al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate agli atleti in solido con il responsabile e con diritto di regresso verso quest’ultimo.
28. Procedimento disciplinare
28.1 Qualora la società intenda irrogare una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale, deve entro cinque giorni dalla conoscenza del fatto contestare per iscritto all’atleta i fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni, invitandolo a discolparsi o ad addurre le sue difese – anche tramite un rappresentante munito di mandato scritto, o tramite la GIBA, se iscritto, in quest’ultimo caso senza necessità di specifico mandato – entro un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della suddetta contestazione di addebito.
28.2 Se non sceglierà di far pervenire le sue controdeduzioni e difese per iscritto nel termine stabilito a sua difesa, l’atleta potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentito oralmente, anche con l’assistenza di un suo rappresentante. 28.3 La società potrà deliberare la sanzione nei cinque giorni successivi a quello in cui ha sentito l’atleta o ha ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei cinque giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro ulteriori cinque giorni la decisione all’atleta. 28.4 Contro la sanzione irrogata l’atleta potrà ricorrere al CPCA. Il ricorso non sospende l’esecuzione della sanzione.
28.5 Le sanzioni di cui all’articolo 27 sono deliberate dal CPCA su proposta del Presidente della
Lega, che a tal fine attiva il relativo procedimento arbitrale, previa contestazione all’atleta, in forma scritta, dei fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni. L’atleta incolpato esercita il proprio diritto di difesa con le modalità e termini previsti dalla procedura arbitrale.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
29. Il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato
29.1 È istituito un Collegio permanente di conciliazione e arbitrato (CPCA), formato da tre componenti: il presidente, invariabile, nominato di comune accordo dalla Lega e dalla GIBA ogni due anni; un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla Lega in un apposito elenco; ed un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla GIBA in un analogo elenco. La Lega e la GIBA formano e si comunicano reciprocamente i rispettivi elenchi, e le loro eventuali successive variazioni od integrazioni, dei possibili componenti del CPCA, indicando in ciascuno di essi un numero non inferiore a tre nominativi.
29.2 Il CPCA ha sede in Bologna, presso la sede della Lega, e svolge la propria attività avvalendosi dei servizi di segreteria messi a disposizione dalla stessa Lega.
30. Spese di funzionamento del CPCA, tassa di ricorso e spese di difesa legale
30.1 La Lega e la GIBA stabiliscono ogni due anni l’ammontare delle spese forfetarie di segreteria per il funzionamento del CPCA.
30.2 Il compenso degli arbitri è determinato, come limite massimo, in base alla tariffa oraria attualmente in vigore per la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I., tariffa che tutti i soggetti designati quali componenti del CPCA dovranno preventivamente sottoscrivere per accettazione ed impegnarsi a rispettare quale condizione della validità della costituzione del collegio.
30.3 I ricorsi e le istanze rivolte al CPCA e al suo Presidente sono soggette al versamento delle seguenti tasse:
– euro 500,00 per le istanze di conciliazione di cui all’articolo 31; – euro 500,00 per i ricorsi per ingiunzione di cui all’articolo 32.11;
– euro 500,00 per i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, per i quali l’importo della tassa copre sia la fase conciliativa, sia l’eventuale successiva fase arbitrale;
– euro 1.000,00 per tutti gli altri ricorsi ordinari di cui all’articolo 32, ivi compresi quelli in opposizione ad ingiunzione ai sensi dell’articolo 32.13. Nell’ipotesi prevista dall’ultima parte dell’articolo 31.4, di attivazione della funzione arbitrale a seguito di mancata conciliazione, l’istante deve provvedere della tassa ad integrare la tassa di conciliazione con il pagamento di ulteriori euro 500,00.
30.4 Le tasse di cui al comma precedente sono riscosse dalla Lega che provvede ad accantonarle in un apposito fondo gestito di concerto con la GIBA per il rimborso delle spese della segreteria del CPCA. La Lega e la GIBA decidono annualmente la destinazione dell’eventuale eccedenza di tale fondo.
30.5 In considerazione sia della natura irrituale dei procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo e della conseguente non obbligatorietà della difesa tecnica, sia delle più generali esigenze di funzionamento dei procedimenti stessi dato anche l’ambito sportivo in cui sono destinati ad operare, la liquidazione delle eventuali spese di difesa legale delle parti non potrà superare i minimi delle vigenti tariffe professionali previste per l’attività giudiziale.
31. Funzione conciliativa
31.1 Il CPCA svolge funzione di organo di conciliazione obbligatoria per le controversie comunque relative al rapporto di lavoro fra giocatore professionista e società.
31.2 L’istanza di conciliazione si deposita presso la segreteria del CPCA unitamente all’istanza di arbitrato ai sensi dell’articolo 32.2 e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla prova del pagamento della apposita tassa. La proposizione dell’istanza di conciliazione produce gli effetti di interruzione e sospensione dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge.
31.3 Qualora la conciliazione riesca, se ne redige processo verbale sottoscritto dagli arbitri e dalle parti, che ha carattere vincolante per le stesse. La tassa di ricorso viene restituita all’istante, salvo l’importo di cui all’articolo 30.5 che viene definitivamente incamerato.
31.4 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, o loro rappresentanti, nella stessa riunione il CPCA procede, ove richiesto e previa corresponsione della prescritta tassa integrativa di ricorso, allo svolgimento delle proprie attività in funzione arbitrale.
32. Funzione arbitrale
Competenza
32.1 Il CPCA svolge funzione arbitrale ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, della legge n. 91 del 1981 per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo collettivo e del relativo contratto individuale di lavoro nonché, più in generale, di tutte le possibili controversie, anche di natura economica relative o connesse al rapporto di lavoro fra società e giocatore professionista, anche nel caso di successiva retrocessione della società in un campionato non professionistico o di successivo tesseramento del giocatore per una società militante in un torneo non professionistico, ed anche in caso di trasferimento all’estero dell’atleta, purché il fatto da cui trae origine la controversia si sia verificato in costanza di rapporto professionistico. Sono inoltre devoluti alla cognizione del CPCA in funzione arbitrale i ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale adottati dalle società nonché i procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 del presente accordo. Sono infine devolute al CPCA le controversie fra le società ed il Fondo di Fine Rapporto dei Giocatori Professionisti.
Procedimento ordinario
32.2 La domanda si propone con ricorso comunicato alla parte convenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e depositato anche a mezzo fax presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Il ricorso deve contenere la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda nonché l’indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il ricorso deve altresì contenere, a pena di improcedibilità, la designazione dell’arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all’articolo 30.1 e deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla prova dell’avvenuto pagamento
della tassa di ricorso.
32.3 I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle società devono essere proposti, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, di cui deve essere allegata copia. La tempestività del ricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della raccomandata di cui all’articolo 32.2.
32.4 I ricorsi diretti alla adozione delle sanzioni di cui all’articolo 27 del presente accordo devono essere accompagnati dalla contestazione di addebito di cui all’articolo 28.5 e dalla prova della sua spedizione all’incolpato.
32.5 La parte convenuta si costituisce con controricorso comunicato alla parte attrice nel domicilio eventualmente eletto nel ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e depositato anche a mezzo fax presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Con tale controricorso devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio nonché le eventuali domande riconvenzionali; devono inoltre essere indicati i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il controricorso deve altresì contenere la designazione dell’arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all’articolo 30.1; in mancanza di tale designazione, vi provvede d’ufficio il Presidente del CPCA entro cinque giorni dal deposito. La tempestività del controricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della relativa raccomandata.
32.6 Costituito il collegio, il presidente del CPCA fissa l’udienza per lo svolgimento della funzione conciliativa, ai sensi dell’articolo 31 nonché per la eventuale discussione del ricorso nell’ipotesi di cui all’articolo 31.4.
32.7 La segreteria del CPCA provvede alla iscrizione progressiva nel ruolo generale delle controversie ed alla formazione del fascicolo d’ufficio; trasmette senza indugio alle parti copia dei documenti allegati al ricorso o al controricorso; comunica tempestivamente alle parti tutti i provvedimenti resi fuori udienza.
32.8 Il CPCA, sotto la direzione del presidente, esercita i poteri di cui agli articoli 420 e 421 del codice di procedura civile, in quanto compatibili con la natura del procedimento, ed espleta l’eventuale attività istruttoria secondo le regole del rito del lavoro. La trattazione della causa è orale. Assunti gli eventuali mezzi di prova ed esaurita la discussione, il CPCA riserva di pronunziare la decisione. Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dagli arbitri.
32.9 Il CPCA decide a maggioranza, secondo diritto e con obbligo di motivazione. Il lodo, irrituale ed immediatamente esecutivo, è depositato presso la segreteria entro due mesi dalla proposizione della domanda; tale termine può essere prorogato, per una sola volta ed in misura non superiore ad un mese, unicamente in caso di concorde richiesta delle parti ovvero di espletamento di attività istruttoria che si debba prolungare per più di una udienza oltre a quella di discussione. Il lodo è comunicato alle parti integralmente a cura della segreteria che, su richiesta, ne rilascia copia autentica per consentirne la notificazione. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni federali, il lodo è impugnabile nei modi e termini stabiliti dall’articolo 412 quater del codice di procedura civile.
32.10 Nel lodo, il CPCA pone a carico della parte soccombente, in tutto o in parte secondo i principi di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, le spese di funzionamento
del Collegio di cui all’articolo 30.2 nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell’articolo 30.5, e della tassa di ricorso.
Procedimento sommario (ingiunzione di pagamento)
32.11 In caso di morosità di oltre dieci giorni nel pagamento dei ratei di compenso fisso e dei premi, l’atleta può chiedere che il Presidente del CPCA ingiunga alla società il pagamento delle somme dovute e dei relativi interessi. Analogamente può agire il Fondo di Fine Rapporto in caso di morosità di oltre dieci giorni nel versamento delle quote di cui all’articolo 3. La domanda si propone con ricorso depositato anche a mezzo fax presso la sede del CPCA, al quale deve essere allegata una copia del contratto individuale e, a pena di irricevibilità, la prova dell’avvenuto pagamento della tassa di ricorso. Nel ricorso deve essere inoltre indicata, a pena di improcedibilità, una utenza fax idonea a ricevere le successive comunicazioni di atti a cura della segreteria o della controparte. 32.12 Il Presidente del CPCA, se ritiene fondata la domanda, ingiunge alla società morosa il pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori ai sensi dell’articolo 429 terzo comma del codice di procedura civile nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell’articolo 30.5, e della tassa di ricorso entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento, con espresso avvertimento che nello stesso termine di dieci giorni è ammessa opposizione e che, in mancanza, l’ingiunzione stessa diverrà definitiva e potrà essere eseguita a norma dell’articolo 34 del presente accordo. Il provvedimento di ingiunzione è tempestivamente comunicato alle parti a mezzo fax a cura della segreteria.
32.13 L’opposizione si propone con ricorso trasmesso alla controparte, anche a mezzo fax all’utenza indicata nel ricorso per ingiunzione, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di ingiunzione. Entro il medesimo termine il ricorso deve essere depositato, anche a mezzo fax, presso la segreteria del CPCA unitamente alla prova della trasmissione alla controparte. Con l’opposizione si instaura un procedimento arbitrale secondo il rito ordinario previsto dal presente articolo 32. La proposizione dell’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento ingiuntivo.
33. Sospensione dei termini
33.1 Il decorso dei termini del procedimento arbitrale resta sospeso di diritto dal 10 luglio al 31 agosto di ogni anno.
33.2 Ove il ricorso venga depositato durante il periodo di sospensione, i termini decorrono a partire dalla fine di detto periodo.
34. Esecuzione delle decisioni arbitrali
34.1 L’esecuzione delle decisioni del CPCA che vedano soccombente una società è demandata alla Lega, che vi provvede entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal deposito del lodo arbitrale o dalla scadenza del termine previsto per l’opposizione di cui all’articolo 32.13.
34.2 La Lega si impegna a prevedere nei propri regolamenti, come condizione per l’ammissione e permanenza nella Lega, l’obbligo delle società di prestare una congrua garanzia finanziaria da utilizzare per il pagamento dei debiti nei confronti degli atleti riconosciuti dalle decisioni del CPCA e l’obbligo di immediato reintegro di tale garanzia nel caso di suo utilizzo.
34.3 La mancata esecuzione integrale delle obbligazioni nascenti da lodo arbitrale esecutivo è causa di esclusione del diritto di partecipare al campionato federale successivo, così come stabilito dalle vigenti norme della FIP.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
35 Materie disciplinate dalle disposizioni del presente accordo che entrano in vigore dalla stagione 2004/2005 35.1 Per la stagione 2003/2004 le materie disciplinate dagli articoli 2, 3.2, 4.1, 5.2 e 20.4 saranno regolate in base alle disposizioni previgenti, che si intendono pertanto prorogate fino al 30 giugno 2004.
35.2 Le parti collettive contraenti si impegnano comunque a ricercare soluzioni atte ad anticipare già nel corso della stagione sportiva 2003/2004 gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 3.2 e 4.1 del presente accordo.
Treviso, 27 settembre 2003