Di seguito puoi visionare lo statuto GIBA

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Statuto GIBA

NUOVO STATUTO GIBA


Art. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

E’ costituita la GIBA – che raggruppa tutti i giocatori che prestano la loro attività in campionati nazionali italiani che ha per scopo la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici dei giocatori di pallacanestro e la promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport della pallacanestro e tutte le attività sociali in aiuto alla categoria dei giocatori che si trovino in situazioni di salute o comunque sociali disagevoli.

La GIBA è una associazione senza scopo di lucro.

Usa come abbreviazione le lettere GIBA.

ART. 2 – SEDE – DURATA

La GIBA ha sede in Bologna Via Mezzofanti n. 79 ed avrà durata fino al

ART. 3 – ASSOCIATI

Possono associarsi alla GIBA mediante pagamento della quota associativa i giocatori di pallacanestro.

L’iscrizione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente statuto, ai regolamenti alle norme del CONI e della Federazione Italiana Pallacanestro ed agli accordi collettivi.

 

ART. 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi della GIBA:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) la Giunta Esecutiva.

 

ART. 5 – L’ASSEMBLEA

L’assemblea è costituita dai soci purché iscritti alla GIBA almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea.

L’assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno.

La convocazione dell’assemblea è indetta dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva e comunicata a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima dell’assemblea con lettera raccomandata o con pubblicazione sull’organo di stampa della GIBA o su testate sportive nazionali.

La convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.

L’assemblea è presieduta da un Presidente nominato in apertura di seduta.

L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti, i quali potranno essere espressi anche mediante servizio postale, telefax o qualunque altro mezzo di comunicazione che la presidenza abbia a ritenere idoneo e sufficiente.

Sono ammesse le deleghe ed ogni iscritto può essere portatore di dieci deleghe.

La modifica della sede sociale può essere presa con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti e con una maggioranza dei 2/3 presenti.

  ART. 6 – ATTRIBUZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali ed in particolare:

a) gestione sociale;

b) bilancio preventivo e consuntivo;

c) elezione degli organi sociali;

d) modifica di statuto;

e) liquidazione dell’associazione.

 ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo che deve essere rappresentativo dell’intero territorio nazionale; è composto da 5 a 11 membri (a scelta dell’assemblea elettorale), compreso il presidente.

Le candidature alla carica di consigliere devono pervenire alla segreteria entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato dall’assemblea. Le votazioni dei consiglieri possono avvenire sia a scrutinio palese che segreto, e ciascun associato può esprimere tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere; risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età; in caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere subentra quello che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti: a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Fissa ogni anno la quota associativa dei professionisti e dei dilettanti.

Nomina al proprio interno due vice-presidenti, i quali insieme con il presidente formano la giunta esecutiva; ha facoltà – a maggioranza dei componenti – di sostituire i membri della giunta, ad eccezione del presidente. Nomina il segretario.

Il consiglio direttivo si riunisce due volte l’anno, preferibilmente nei mesi di giugno e dicembre.

Il consiglio svolge funzione di indirizzo e di controllo dell’operato della giunta.

Ciascuno dei consiglieri ha il compito di rappresentare la GIBA nella regione in cui si trovi a giocare ed in quelle con essa confinanti, si adopera per favorire l’adesione alla GIBA dei tesserati della medesima zona, e l’affermazione dei candidati GIBA nelle elezioni dei rappresentanti degli atleti nei consigli territoriali.

ART. 8 – LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente eletto dall’assemblea ed i due vice-presidenti nominati dal consiglio direttivo, formano la giunta esecutiva, che è investita di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della GIBA, al fine di raggiungere gli scopi sociali.

La giunta esecutiva rende conto del proprio operato al consiglio direttivo al termine di ciascun semestre, ed allo stesso organo presenta il programma di massima del semestre successivo.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Ciascun iscritto o comunque un ex giocatore purché iscritto alla GIBA durante l’attività, potrà presentare la propria candidatura per la carica del presidente, presso la segreteria della GIBA entro le ore 12 del giorno precedente a quello di assemblea..

Il presidente viene eletto dall’assemblea a scrutinio segreto o palese con la maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta la GIBA a tutti gli effetti; dirige e coordina l’attività della giunta esecutiva.

In caso di dimissioni o impedimento Il Presidente è sostituito dal vice-presidente anziano.

ART. 10 – IL SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il consiglio direttivo, da cui è nominato, e la giunta; collabora all’amministrazione dell’associazione con funzione di coordinamento della tesoreria sempre limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione.

 ART. 11 – DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche durano 4 anni contestualmente al periodo olimpico.

Le elezioni dovranno avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello olimpico.

ART. 12 – RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA

Il presidente dovrà presentare all’assemblea una relazione sulla attività svolta come pure sulla situazione finanziaria.

 ART. 13 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La GIBA si scioglierà nei casi previsti dalla legge o su delibera dell’assemblea.

L’eventuale patrimonio residuo verrà devoluto al Fondo Di Fine Rapporto

 ART. 14 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.