Art. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
È costituita la GIBA – che raggruppa tutti i giocatori che prestano la loro attività in campionati nazionali italiani che ha per scopo la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici dei giocatori di pallacanestro e la promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport della pallacanestro e tutte le attività sociali in aiuto alla categoria dei giocatori che si trovino in situazioni di salute o comunque sociali disagevoli.
La GIBA è una associazione senza scopo di lucro.
Usa come abbreviazione le lettere GIBA.
ART. 2 – SEDE – DURATA
La GIBA ha sede in Bologna Via Mezzofanti n. 79 ed avrà durata fino al
ART. 3 – ASSOCIATI
Possono associarsi alla GIBA mediante pagamento della quota associativa i giocatori di pallacanestro.
L’iscrizione implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente statuto, ai regolamenti alle norme del CONI e della Federazione Italiana Pallacanestro ed agli accordi collettivi.
ART. 4 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi della GIBA:
- a) l’Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) la Giunta Esecutiva.
ART. 5 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita dai soci purché iscritti alla GIBA almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
L’assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno.
La convocazione dell’assemblea è indetta dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva e comunicata a tutti gli iscritti almeno 30 giorni prima dell’assemblea con lettera raccomandata o con pubblicazione sull’organo di stampa della GIBA o su testate sportive nazionali.
La convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.
L’assemblea è presieduta da un Presidente nominato in apertura di seduta.
L’assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
Le delibere vengono assunte a maggioranza dei voti, i quali potranno essere espressi anche mediante servizio postale, telefax o qualunque altro mezzo di comunicazione che la presidenza abbia a ritenere idoneo e sufficiente.
Sono ammesse le deleghe ed ogni iscritto può essere portatore di dieci deleghe.
La modifica della sede sociale può essere presa con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti e con una maggioranza dei 2/3 presenti.
ART. 6 – ATTRIBUZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali ed in particolare:
- a) gestione sociale;
- b) bilancio preventivo e consuntivo;
- c) elezione degli organi sociali;
- d) modifica di statuto;
- e) liquidazione dell’associazione.
ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo che deve essere rappresentativo dell’intero territorio nazionale; è composto da 5 a 11 membri (a scelta dell’assemblea elettorale), compreso il presidente.
Le candidature alla carica di consigliere devono pervenire alla segreteria entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato dall’assemblea. Le votazioni dei consiglieri possono avvenire sia a scrutinio palese che segreto, e ciascun associato può esprimere tante preferenze quanti sono i consiglieri da eleggere; risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti: a parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano di età; in caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere subentra quello che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti: a parità di voti, prevale il voto del presidente.
Fissa ogni anno la quota associativa dei professionisti e dei dilettanti.
Nomina al proprio interno due vice-presidenti, i quali insieme con il presidente formano la giunta esecutiva; ha facoltà – a maggioranza dei componenti – di sostituire i membri della giunta, ad eccezione del presidente. Nomina il segretario.
Il consiglio direttivo si riunisce due volte l’anno, preferibilmente nei mesi di giugno e dicembre.
Il consiglio svolge funzione di indirizzo e di controllo dell’operato della giunta.
Ciascuno dei consiglieri ha il compito di rappresentare la GIBA nella regione in cui si trovi a giocare ed in quelle con essa confinanti, si adopera per favorire l’adesione alla GIBA dei tesserati della medesima zona, e l’affermazione dei candidati GIBA nelle elezioni dei rappresentanti degli atleti nei consigli territoriali.
ART. 8 – LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente eletto dall’assemblea ed i due vice-presidenti nominati dal consiglio direttivo, formano la giunta esecutiva, che è investita di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della GIBA, al fine di raggiungere gli scopi sociali.
La giunta esecutiva rende conto del proprio operato al consiglio direttivo al termine di ciascun semestre, ed allo stesso organo presenta il programma di massima del semestre successivo.
ART. 9 – IL PRESIDENTE
Ciascun iscritto o comunque un ex giocatore purché iscritto alla GIBA durante l’attività, potrà presentare la propria candidatura per la carica del presidente, presso la segreteria della GIBA entro le ore 12 del giorno precedente a quello di assemblea.
Il presidente viene eletto dall’assemblea a scrutinio segreto o palese con la maggioranza dei voti.
Il Presidente rappresenta la GIBA a tutti gli effetti; dirige e coordina l’attività della giunta esecutiva.
In caso di dimissioni o impedimento Il Presidente è sostituito dal vice-presidente anziano.
ART. 10 – IL SEGRETARIO
Il segretario coadiuva il consiglio direttivo, da cui è nominato, e la giunta; collabora all’amministrazione dell’associazione con funzione di coordinamento della tesoreria sempre limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione.
ART. 11 – DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche durano 4 anni contestualmente al periodo olimpico.
Le elezioni dovranno avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello olimpico.
ART. 12 – RELAZIONE MORALE E FINANZIARIA
Il presidente dovrà presentare all’assemblea una relazione sulla attività svolta come pure sulla situazione finanziaria.
ART. 13 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
La GIBA si scioglierà nei casi previsti dalla legge o su delibera dell’assemblea.
L’eventuale patrimonio residuo verrà devoluto al Fondo Di Fine Rapporto
ART. 14 – ATTIVITA’ PUBBLICITARIA E UTILIZZAZIONE DEL DIRITTO D’IMMAGINE
“L’attività pubblicitaria o comunque attinente all’utilizzazione del diritto d’immagine, del nome e dello pseudonimo, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni iscritto/a alla GIBA in conformità agli accordi intervenuti tra la GIBA ed i competenti Organi della Federazione Pallacanestro, della Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro e Lega Basket Femminile.
L’iscrizione alla GIBA, se previsto dagli accordi sopra citati e previa espressa autorizzazione dell’atleta può comportare peraltro l’automatica concessione a quest’ultima dei diritti all’uso del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati e delle associate in relazione all’attività professionale svolta dai medesimi/e ed alla realizzazione, commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti anche digitali e multimediali che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l’utilizzazione dell’immagine, nome o pseudonimo di più giocatori, giocatrici e/o squadre.
La GIBA potrà esercitare tali diritti direttamente, per il tramite di enti o società da essa costituiti o attraverso la concessione di licenze od autorizzazioni a terzi, anche a titolo oneroso.
I diritti concessi alla GIBA, in virtù del presente articolo, si estinguono per ciascun associato/a solo ove quest’ultimo/a cessi di far parte dell’Associazione, fermo restando che tutti i contratti concernenti l’uso del ritratto, del nome o dello pseudonimo di detto associato/a, già stipulati alla data della relativa cessazione, resteranno in vigore fino alla loro scadenza naturale.
La GIBA è legittimata ad intraprendere tutte le iniziative ed azioni, anche in sede giudiziaria, necessarie ed opportune per la tutela dei diritti sul ritratto, sul nome e pseudonimo degli associati/e ad essa concessi in base alle norme del presente Statuto.
I proventi in tal modo ottenuti saranno destinati a scopi assistenziali o di mutuo soccorso nei riguardi di tutti gli iscritti/e, nonché alla realizzazione degli scopi sociali “.
ART. 15 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile in quanto applicabili.